DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 725

Type DPR
Publication 1972-09-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471, 472, relativi alla "Scuola di perfezionamento in chirurgia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 467. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia. La sede della scuola e' presso la clinica chirurgica di codesta universita'. Art. 468. - La durata del corso e' di 5 anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. L'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami. Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non potra' essere superiore ai trentacinque. Art. 469. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale); Patologia speciale chirurgica (triennale); Semeiotica chirurgica (biennale); Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica (quinquennale); Patologia speciale chirurgica (triennale); Semeiotica chirurgica (biennale); Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post-operatorio; Anatomia e istologia patologica (biennale). 3° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale); Patologia speciale chirurgica (triennale); Semeiotica strumentale ed endoscopica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); Radiologia; Anatomia ed istologia patologica (biennale). 4° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale); Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia ed ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale); Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. Art. 470. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di presenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato possono essere esonerati coloro i quali prestano servizio in qualita' di assistenti o aiuto effettivi di ruolo presso reparti di chirurgia generale di policlinici universitari o di ospedale di I e II categoria. Art. 471. - La frequenza nelle sale operatorie si iniziera' dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Gli allievi hanno doveri e attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti. Art. 472. - Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere gli esami annuali. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali, triennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi. Gli articoli da 479 a 484 relativi alla "Scuola di perfezionamento in igiene e sanita' pubblica"; gli articoli da 547 a 553 relativi alla "Scuola di perfezionamento in igiene e medicina scolastica" sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Dopo l'art. 594 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva". Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 595. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, con sede presso l'istituto di igiene, della durata di tre anni, che conferisce il diploma di igiene e medicina preventiva. Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un terzo anno con tre orientamenti differenziati: sanita' pubblica, laboratorio, igiene e medicina scolastica. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia purche' abbiano sostenuto l'esame di igiene. L'ammissione avviene per titoli ed esami. Sono disponibili numero venticinque posti per ciascun anno di corso. Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei tre orientamenti, potranno essere iscritti al terzo anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilita' dei posti. Analogamente quelli che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in igiene e sanita' pubblica, a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione potranno essere iscritti al 3° anno di uno dei tre orientamenti previsti, sempre nell'ambito della disponibilita' dei posti. Non sono consentite altre abbreviazioni di corso. Art. 596. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Metodologia statistica e biometria; Educazione sanitaria; Psicologia; Microbiologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione e organizzazione sanitaria. 3° Anno (con orientamento di sanita' pubblica): Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; Igiene edilizia ed urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospedaliera; Servizi di sanita' pubblica. 3° Anno: (con orientamento di laboratorio): Microscopia applicata all'igiene; Microbiologia applicata all'igiene; Chimica clinica; Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; Accertamento diagnostico delle infezioni virali; Nozioni di anatomia ed istologia patologica. 3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): Auxologia normale e patologica; Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare; Servizi di medicina scolastica; Elementi di psicologia e pedagogia per l'eta' scolare; Igiene dell'alimentazione; Assistenza parascolastica; Edilizia scolastica. Materie complementari, una per il primo anno ed una per il secondo anno a scelta dell'iscritto. 1° Anno: Chimica applicata all'igiene; Fisica applicata all'igiene. 2° Anno: Geologia applicata all'igiene; Diritto sanitario. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare i relativi esami sostenendo un esame per ogni singola materia prevista. Alla fine del triennio dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 71. - CARUSO

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