DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 729
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 129 a 133, relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia
Art. 129. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.
La direzione della scuola e' affidata al titolare dell'insegnamento della clinica chirurgica generale o della chirurgia pediatrica.
La durata del corso di studi per il conseguimento della specialita' in chirurgia dell'infanzia e' fissata in due anni.
Art. 130. Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica o patologia chirurgica o semeiotica chirurgica o anatomia chirurgica o in chirurgia pediatrica.
Alla scuola non possono essere iscritti piu' di tre allievi per ciascun anno di corso. Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito l'ammissione sara' subordinata ad una prova di esame. Non e' ammessa abbreviazione di corso.
Art. 131. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali. La frequenza alle lezioni e alle conferenze e' obbligatoria.
Inoltre e' obbligatorio un periodo di internato di almeno 6 mesi per ogni anno di corso.
Il periodo di internato potra' essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.
Art. 132. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
2) Endocrinologia infantile (conferenze);
3) Clinica pediatrica (lezioni);
4) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
5) Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
6) Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche della infanzia (lezioni);
7) Anestesiologia e rianimazione (conferenze).
2° Anno:
1) Clinica pediatrica (lezioni);
2) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
3) Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
4) Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
5) Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
6) Urologia nell'infanzia (conferenze);
7) Neurochirurgia infantile (conferenze);
8) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).
Art. 133. - Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.
Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.
Dopo l'art. 151 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia.
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 152. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Universita' di Ferrara, il cui direttore e', di diritto, il direttore della scuola stessa.
Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia.
Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami.
Art. 153. - Il consiglio della scuola puo' concedere la abbreviazione del corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
1) servizio di assistente ordinario o incaricato universitario od ospedaliero in reparto di reumatologia;
2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico;
3) diploma di specializzazione o perfezionamento comprendenti la reumatologia.
Il numero complessivo degli iscritti nei 3 anni di corso non potra' essere superiore a trenta.
Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti, come specificato dall'art. 154.
Art. 154. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti:
1° Anno:
1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare (esame);
2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare (esame);
3) Biochimica dei tessuti connettivi (esame);
4) Microbiologia e immunologia in relazione alle malattie reumatiche (esame);
5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale - 1° corso).
2° Anno:
1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale - 2° corso, esame);
2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche (esame);
3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche (esame);
4) Diagnostica radiologica (esame);
5) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale - 1° corso);
6) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale - 1° corso).
3° Anno:
1) Patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale - 2° corso, esame);
2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale - 2° corso, esame);
3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia (esame);
4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche (esame).
Art. 155. - Per conseguire il diploma di specialita' dovra' essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 9 mesi.
Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione della Universita' degli studi di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 69. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 129 a 133, relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia Art. 129. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia. La direzione della scuola e' affidata al titolare dell'insegnamento della clinica chirurgica generale o della chirurgia pediatrica. La durata del corso di studi per il conseguimento della specialita' in chirurgia dell'infanzia e' fissata in due anni. Art. 130. Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica o patologia chirurgica o semeiotica chirurgica o anatomia chirurgica o in chirurgia pediatrica. Alla scuola non possono essere iscritti piu' di tre allievi per ciascun anno di corso. Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito l'ammissione sara' subordinata ad una prova di esame. Non e' ammessa abbreviazione di corso. Art. 131. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali. La frequenza alle lezioni e alle conferenze e' obbligatoria. Inoltre e' obbligatorio un periodo di internato di almeno 6 mesi per ogni anno di corso. Il periodo di internato potra' essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri. Art. 132. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia patologica e teratologia (lezioni); 2) Endocrinologia infantile (conferenze); 3) Clinica pediatrica (lezioni); 4) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni); 5) Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni); 6) Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche della infanzia (lezioni); 7) Anestesiologia e rianimazione (conferenze). 2° Anno: 1) Clinica pediatrica (lezioni); 2) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni); 3) Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni); 4) Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze); 5) Ortopedia nell'infanzia (conferenze); 6) Urologia nell'infanzia (conferenze); 7) Neurochirurgia infantile (conferenze); 8) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze). Art. 133. - Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento. Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma. Dopo l'art. 151 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia. Scuola di specializzazione in reumatologia Art. 152. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Universita' di Ferrara, il cui direttore e', di diritto, il direttore della scuola stessa. Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia. Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami. Art. 153. - Il consiglio della scuola puo' concedere la abbreviazione del corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli: 1) servizio di assistente ordinario o incaricato universitario od ospedaliero in reparto di reumatologia; 2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico; 3) diploma di specializzazione o perfezionamento comprendenti la reumatologia. Il numero complessivo degli iscritti nei 3 anni di corso non potra' essere superiore a trenta. Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti, come specificato dall'art. 154. Art. 154. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti: 1° Anno: 1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare (esame); 2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare (esame); 3) Biochimica dei tessuti connettivi (esame); 4) Microbiologia e immunologia in relazione alle malattie reumatiche (esame); 5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale - 1° corso). 2° Anno: 1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale - 2° corso, esame); 2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche (esame); 3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche (esame); 4) Diagnostica radiologica (esame); 5) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale - 1° corso); 6) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale - 1° corso). 3° Anno: 1) Patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale - 2° corso, esame); 2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale - 2° corso, esame); 3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia (esame); 4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche (esame). Art. 155. - Per conseguire il diploma di specialita' dovra' essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 9 mesi. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione della Universita' degli studi di Ferrara.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 69. - CARUSO
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