DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 733

Type DPR
Publication 1972-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvate le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Anatomia e istologia patologica" in "Chirurgia".

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

Art. 125. - Alla facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Trieste e' annessa una scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica.

Possono essere ammessi alla scuola cinque laureati in medicina e chirurgia per ogni anno di corso: l'ammissione sara' preceduta da un colloquio con il direttore della scuola per accertare le attitudini ed il possesso delle nozioni di base atte a seguire i corsi.

La durata della scuola e' di tre anni.

Eventuali abbreviazioni di corsi potranno essere accordate dalla facolta' di medicina e chirurgia previo parere favorevole del consiglio della scuola.

La frequenza e' obbligatoria.

Art. 126. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti, cosi' distribuiti per ciascun anno di corso:

1° Anno:

Tecnica delle autopsie;

Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;

Anatomia patologica sistematica (I);

Tecnica istologica ed istochimica (I).

2° Anno:

Anatomia patologica sistematica (II);

Tecnica istologica ed istochimica (II);

Diagnostica isto-patologica (I);

Elementi di microscopia elettronica.

3° Anno:

Diagnostica isto-patologica (II);

Diagnostica ematologica;

Tecnica e diagnostica citologica;

Legislazione sanitaria tanatologica.

Ad integrazione dei corsi ci sara' la possibilita' di aggiungere altre materie complementari, seminari, cicli di conferenza.

La scuola si riserva di adeguarsi a quanto convenuto dagli Organismi Europei in tema di scuole di specializzazione mediche.

La scuola ha sede nell'istituto di anatomia ed istologia patologica. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato nel predetto istituto per l'intera durata degli studi.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 127. - Alla facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Trieste e' annessa una scuola di specializzazione in chirurgia che conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

La scuola ha sede nella clinica chirurgica dell'universita'.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono 5.

Le materie del corso sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);

2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);

3) Anestesia e rianimazione;

4) Chirurgia cardiovascolare;

5) Chirurgia d'urgenza;

6) Chirurgia ginecologica;

7) Chirurgia pediatrica;

8) Chirurgia riparativa e plastica;

9) Chirurgia sperimentale;

10) Chirurgia toracica;

11) Chirurgia urologica;

12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);

13) Fisiopatologia chirurgica;

14) Medicina legale;

15) Neurochirurgia;

16) Patologia speciale chirurgica (triennale);

17) Radiologia;

18) Ricerche di laboratorio;

19) Semeiotica chirurgica;

20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;

21) Trattamento pre e post-operatorio;

22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono cosi' distribuite:

1° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Chirurgia sperimentale;

Anestesia e rianimazione;

Ricerche di laboratorio.

2° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Fisiopatologia chirurgica;

Trattamento pre e post-operatorio;

Anatomia ed istologia patologica.

3° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica strumentale endoscopica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Radiologia;

Anatomia ed istologia patologica.

4° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia ginecologica;

Chirurgia urologica;

Neurochirurgia;

Traumatologia e ortopedia;

Chirurgia pediatrica.

5° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia toracica;

Chirurgia cardiovascolare;

Chirurgia riparativa e plastica;

Chirurgia d'urgenza;

Medicina legale.

Art. 128. - Il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione e' di quindici per i 5 anni di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza delle sale operatorie iniziera' fin dal 1° anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 75. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvate le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Anatomia e istologia patologica" in "Chirurgia". Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica Art. 125. - Alla facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Trieste e' annessa una scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica. Possono essere ammessi alla scuola cinque laureati in medicina e chirurgia per ogni anno di corso: l'ammissione sara' preceduta da un colloquio con il direttore della scuola per accertare le attitudini ed il possesso delle nozioni di base atte a seguire i corsi. La durata della scuola e' di tre anni. Eventuali abbreviazioni di corsi potranno essere accordate dalla facolta' di medicina e chirurgia previo parere favorevole del consiglio della scuola. La frequenza e' obbligatoria. Art. 126. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti, cosi' distribuiti per ciascun anno di corso: 1° Anno: Tecnica delle autopsie; Diagnostica anatomo-patologica macroscopica; Anatomia patologica sistematica (I); Tecnica istologica ed istochimica (I). 2° Anno: Anatomia patologica sistematica (II); Tecnica istologica ed istochimica (II); Diagnostica isto-patologica (I); Elementi di microscopia elettronica. 3° Anno: Diagnostica isto-patologica (II); Diagnostica ematologica; Tecnica e diagnostica citologica; Legislazione sanitaria tanatologica. Ad integrazione dei corsi ci sara' la possibilita' di aggiungere altre materie complementari, seminari, cicli di conferenza. La scuola si riserva di adeguarsi a quanto convenuto dagli Organismi Europei in tema di scuole di specializzazione mediche. La scuola ha sede nell'istituto di anatomia ed istologia patologica. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato nel predetto istituto per l'intera durata degli studi. Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 127. - Alla facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Trieste e' annessa una scuola di specializzazione in chirurgia che conferisce il diploma di specialista in chirurgia. La scuola ha sede nella clinica chirurgica dell'universita'. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono 5. Le materie del corso sono le seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione; 4) Chirurgia cardiovascolare; 5) Chirurgia d'urgenza; 6) Chirurgia ginecologica; 7) Chirurgia pediatrica; 8) Chirurgia riparativa e plastica; 9) Chirurgia sperimentale; 10) Chirurgia toracica; 11) Chirurgia urologica; 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica; 14) Medicina legale; 15) Neurochirurgia; 16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 17) Radiologia; 18) Ricerche di laboratorio; 19) Semeiotica chirurgica; 20) Semeiotica strumentale ed endoscopica; 21) Trattamento pre e post-operatorio; 22) Traumatologia ed ortopedia. Le materie sopraelencate sono cosi' distribuite: 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post-operatorio; Anatomia ed istologia patologica. 3° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica strumentale endoscopica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Radiologia; Anatomia ed istologia patologica. 4° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia e ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. Art. 128. - Il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione e' di quindici per i 5 anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. La frequenza delle sale operatorie iniziera' fin dal 1° anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici qualora esistano quali reparti indipendenti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 75. - CARUSO

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