DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. 744

Type DPR
Publication 1972-10-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso".

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 226. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso l'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Universita' di Milano, ospedale Policlinico, via F.

Sforza, 33, Milano.

Art. 227. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di due anni accademici.

Art. 228. - Alla scuola possono iscriversi: i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del terzo anno della scuola di specializzazione in chirurgia e che saranno pertanto esclusi dalla prosecuzione di quest'ultima; gli specialisti in chirurgia; i docenti in branche chirurgiche a indirizzo clinico. Il numero massimo degli iscritti alla scuola e' di quindici (15) per ogni anno di corso per un totale di trenta (30) iscritti.

Art. 229. - Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti:

1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale);

2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;

3) Chirurgia ginecologica d'urgenza;

4) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);

5) Chirurgia pediatrica d'urgenza;

6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale);

7) Chirurgia urologica d'urgenza;

8) Fisiopatologia del politraumatizzato;

9) Neurotraumatologia (biennale);

10) Radiologia;

11) Rianimazione;

12) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;

13) Semeiologia chirurgica nell'urgenza;

14) Trattamento del politraumatizzato;

15) Trattamento pre e postoperatorio in chirurgia d'urgenza;

16) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);

17) Traumatologia maxillo-facciale;

18) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 230. - Le materie sopra elencate sono cosi' distribuite:

1° Anno:

1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale);

2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;

3) Chirurgia ginecologica d'urgenza;

4) Chirurgia pediatrica d'urgenza;

5) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);

6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale);

7) Neurotraumatologia (biennale);

8) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;

9) Radiologia;

10) Semeiologia chirurgica d'urgenza;

11) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);

12) Trattamento pre e postoperatorio in chirurgia d'urgenza.

2° Anno:

1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale);

2) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);

3) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale);

4) Chirurgia urologica d'urgenza;

5) Neurotraumatologia (biennale);

6) Traumatologia maxillo-facciale;

7) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);

8) Fisiopatologia del politraumatizzato;

9) Trattamento del politraumatizzato;

10) Rianimazione;

11) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 231. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e ai seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato e' obbligatorio durante tutti i due anni del corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attivita'.

Tale internato avra' la durata annuale di almeno 6 mesi.

Dall'obbligo di tale internato potranno essere esentati, valutato caso per caso, quegli allievi che, in qualita' di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle universita' e di ospedali generali regionali o provinciali.

Art. 232. - Alla fine del 1° anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.

Art. 233. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per la scuola di specializzazione della Universita' di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 93. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 132. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso". Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso Art. 226. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso l'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Universita' di Milano, ospedale Policlinico, via F. Sforza, 33, Milano. Art. 227. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di due anni accademici. Art. 228. - Alla scuola possono iscriversi: i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del terzo anno della scuola di specializzazione in chirurgia e che saranno pertanto esclusi dalla prosecuzione di quest'ultima; gli specialisti in chirurgia; i docenti in branche chirurgiche a indirizzo clinico. Il numero massimo degli iscritti alla scuola e' di quindici (15) per ogni anno di corso per un totale di trenta (30) iscritti. Art. 229. - Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti: 1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale); 2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 3) Chirurgia ginecologica d'urgenza; 4) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); 5) Chirurgia pediatrica d'urgenza; 6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale); 7) Chirurgia urologica d'urgenza; 8) Fisiopatologia del politraumatizzato; 9) Neurotraumatologia (biennale); 10) Radiologia; 11) Rianimazione; 12) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 13) Semeiologia chirurgica nell'urgenza; 14) Trattamento del politraumatizzato; 15) Trattamento pre e postoperatorio in chirurgia d'urgenza; 16) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 17) Traumatologia maxillo-facciale; 18) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. Art. 230. - Le materie sopra elencate sono cosi' distribuite: 1° Anno: 1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale); 2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 3) Chirurgia ginecologica d'urgenza; 4) Chirurgia pediatrica d'urgenza; 5) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); 6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale); 7) Neurotraumatologia (biennale); 8) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 9) Radiologia; 10) Semeiologia chirurgica d'urgenza; 11) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 12) Trattamento pre e postoperatorio in chirurgia d'urgenza. 2° Anno: 1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale); 2) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); 3) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale); 4) Chirurgia urologica d'urgenza; 5) Neurotraumatologia (biennale); 6) Traumatologia maxillo-facciale; 7) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 8) Fisiopatologia del politraumatizzato; 9) Trattamento del politraumatizzato; 10) Rianimazione; 11) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. Art. 231. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e ai seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i due anni del corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attivita'. Tale internato avra' la durata annuale di almeno 6 mesi. Dall'obbligo di tale internato potranno essere esentati, valutato caso per caso, quegli allievi che, in qualita' di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle universita' e di ospedali generali regionali o provinciali. Art. 232. - Alla fine del 1° anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso. Art. 233. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per la scuola di specializzazione della Universita' di Milano.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 93. - CARUSO

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