DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO I Funzioni e statuto dei dirigenti CAPO I FUNZIONI, ATTRIBUZIONI, RESPONSABILITA' E RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI
Art. 1
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 2
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 3
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 4
(Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori)
I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca od altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54))
Art. 5
(Funzioni dei dirigenti superiori)
I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54))
Art. 6
(Funzioni dei primi dirigenti)
I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54))
Art. 7
(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)
Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari; c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio; d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attivita' dell'Amministrazione; e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori; f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire; h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire; l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali; m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonche' quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi. Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unita' organiche costituite da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unita' organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della meta' se trattasi di dirigenti con qualifica superiore. Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura. Sono, altresi', fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreche', ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13. (4) (11) (16) ((54))
Art. 8
(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori)
Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nello art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. (4) (11) (16) ((54))
Art. 9
(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)
Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando zio che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi della Amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla lettera m) dell'art. 7. (4) (11) (16) ((54))
Art. 10
(Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale)
Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilita' disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonche' le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa. Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennita' di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianita' ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa. Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina. Sono, inoltre, fatte salve le competenze gia' devolute agli organi periferici. ((54))
Art. 11
(Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca)
I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonche' questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dalla Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso. I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformita' delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio. ((54))
Art. 12
(Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive)
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