DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972, n. 758
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 settembre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 124 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola speciale di servizio sociale annessa alla facolta' di scienze politiche.
Scuola di servizio sociale
Art. 125. - Presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Perugia e' istituita una "Scuola speciale di servizio sociale" ai sensi dell'[art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art20).
La scuola si propone di preparare all'esercizio; della professione di assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche.
La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.
Art. 126. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il medesimo titolo di studio che consente l'iscrizione ad una facolta' universitaria, compreso il diploma di abilitazione magistrale, nonche' il superamento di una prova a carattere attitudinale.
Art. 127. - I proventi della scuola costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo dell'universita' ed eventualmente dello Stato, della regione e di altri enti pubblici e privati, sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie.
La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'universita', quale allegato del bilancio universitario.
Art. 128. - Il consiglio della scuola e' composto:
dai docenti della scuola;
dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali;
da un rappresentante degli assistenti ai corsi - (monitori);
da un rappresentante per corso degli studenti;
dai rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti o privati finanziatori della scuola per un minimo di un milione annuo.
Art. 129. - Il consiglio della scuola propone al rettore il direttore da scegliersi fra i docenti della scuola.
Il rettore procede alla nomina sentita la facolta' di scienze politiche.
Il direttore presiede il consiglio della scuola, ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina.
Il direttore convoca il consiglio della scuola almeno due volte all'anno per deliberare sulle questioni di natura didattica e disciplinare.
Il direttore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
Art. 130. - I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed il personale della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio della facolta' di scienze politiche, sentito il direttore della scuola.
I docenti della scuola sono scelti tra i professori di ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti, e assistenti della Universita' di Perugia, nonche' tra coloro che, per opere o per funzioni, per le attivita' esercitate o gli insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.
L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali e' affidata ad esperti di servizio sociale (monitori) - la cui attivita' e' coordinata dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.
I docenti degli insegnamenti professionali, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ed i monitori, debbono possedere il diploma di assistente sociale.
Art. 131. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento della scuola sono le seguenti:
Gruppo A - Insegnamenti di base:
1) Filosofia morale;
2) Psicologia;
3) Psicopatologia;
4) Psicologia sociale;
5) Antropologia culturale;
6) Sociologia (biennale);
7) Storia politica-sociale dell'Italia nel secolo xx e problemi di politica economica;
8) Organizzazione e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici;
9) Diritto di famiglia e legislazione minorile;
10) Diritto del lavoro e legislazione sociale;
11) Legislazione assistenziale (semestrale);
12) Biologia e fisiologia umana (semestrale);
13) Igiene e medicina sociale (semestrale);
14) Metodologia della ricerca sociale.
Gruppo B - Insegnamenti professionali:
1) Teoria, principi e metodologia del servizio sociale;
2) Servizio sociale individuale (biennale);
3) Servizio sociale di gruppo (biennale);
4) Servizio sociale di comunita' (biennale);
5) Amministrazione dei servizi sociali (biennale);
6) Ricerca sociale e servizio sociale (biennale);
7) Etica professionale.
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti con lezioni e discussioni, esercitazioni e seminari allo scopo di favorire l'integrazione e il coordinamento interdisciplinare.
Attivita' pratiche e tirocini.
A completamento ed applicazione degli insegnamenti teorici, vengono effettuati nel triennio esercitazioni pratiche, visite ad enti ed istituzioni e tirocini professionali.
Questi ultimi, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, sono svolti dagli studenti in diversi settori, sotto la guida di assistenti sociali (monitrici).
Art. 132. - Il consiglio della scuola, ogni anno, stabilisce, per ogni triennio, il piano generale degli studi e degli addestramenti pratici e determina le ore di lezione da assegnare a ciascuna disciplina secondo le esigenze di ogni singolo insegnamento. Su proposta del direttore puo' stabilire un numero minimo di iscrizioni; qualora tale numero non sia raggiunto, il rettore dell'universita' ha la facolta' di disporre il non inizio dei corsi.
Art. 133. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri nominati dal direttore.
(Il docente della materia e due docenti di altri insegnamenti).
Per essere ammessi agli esami gli iscritti dovranno aver ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni ed esercitazioni.
Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.
La commissione per l'esame di diploma e' composta da sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola.
L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scelta tra una delle discipline insegnate nella scuola.
L'argomento della dissertazione di diploma dovra' essere concordato con l'insegnante della materia prescelta, almeno quattro mesi prima della discussione.
Art. 134. - La scuola ha un regolamento proposto dal consiglio ed approvato dal rettore su parere conforme del consiglio di amministrazione della universita':
Art. 135. - Gli studenti provenienti da altre scuole di servizio sociale possono ottenere l'abbreviazione degli studi in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del consiglio della scuola, al 2° o al 3° anno di corso.
Art. 136. - Le tasse e soprattasse sono fissate, a norma dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7), nelle seguenti misure:
Tassa di immatricolazione, L. 5000;
Tassa annuale di iscrizione, L. 18.000.
Tassa di diploma, L. 6000.
Soprattassa annuale per esami di profitto, L. 7000.
Soprattassa per esami di diploma, L. 3000.
La tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualita' di studente, e' di L. 5000 per i primi due anni fuori corso e aumenta del 30% di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della soprattassa per la ripetizione degli esami di profitto e di diploma e' fissata nella misura di L. 500 per ogni esame di profitto e di L. 1000 per l'esame di diploma. Gli eventuali contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del senato accademico, sentito il consiglio dei professori della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 104. - CARUSO
Art. 1
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