LEGGE 19 aprile 1872, n. 762
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-1971, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle facolta' richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni; Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette facolta', qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono destinati, vanno assegnati alle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facolta' interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale e' stato attribuito, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, impartito continuativamente per incarico da oltre nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62; Considerato che il posto anzidetto assegnato alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova e' rimasto inutilizzato, in quanto i vincitori del relativo concorso sono stati nominati presso altre sedi; Vista la deliberazione adottata dalla facolta' di economia e commercio, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Genova, rispettivamente, nelle adunanze del 6 luglio, 14 luglio e 21 luglio 1972, intesa ad ottenere che il posto in questione resti assegnato alla facolta' anzidetta per le esigenze di un insegnamento giuridico; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto gia' assegnato alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e' destinato alla facolta' stessa per il normale incremento dell'organico.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 114. - CARUSO
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