LEGGE 11 aprile 1872, n. 775
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
La tabella 2 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al ruolo organico del personale della carriera diplomatica e' sostituita dalla seguente, ferma restando la nota I alla tabella stessa: Grado Organico Ambasciatore............................................. 18 Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe................................................... 50 Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe................................................... 80 Consigliere di ambasciata............................... 160 Consigliere di legazione................................ 223 | Primo segretario di legazione........................... > 530 Segretario di legazione.................................| ----- 1.061 -----
Art. 2
I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino in eccesso rispetto alle dotazioni organiche dei gradi come stabilito all'art. 1 sono considerati in soprannumero da riassorbirsi in ragione di un terzo delle vacanze successive. In corrispondenza della riduzione dell'organico nel grado di ambasciatore, sono istituiti temporaneamente quattro posti in soprannumero, utilizzabili uno per ciascun anno, anche piu' volte nel corso dell'anno stesso, nel quadriennio dal 1972 al 1975. I funzionari che, al termine del quadriennio, occuperanno i posti in soprannumero come sopra istituiti resteranno in tale posizione fino alla cessazione del servizio. In corrispondenza dei soprannumeri derivanti dalla applicazione dei due precedenti commi saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado di consigliere di legazione.
Art. 3
Il ruolo direttivo degli esperti in lingue estere e' soppresso. Gli impiegati che ne fanno parte sono inquadrati in soprannumero nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Nella carriera direttiva amministrativa sono istituiti, nella qualifica corrispondente a quella di direttore di divisione aggiunto, tre posti in soprannumero ad esaurimento, conferibili anche piu' volte, riservati agli impiegati di cui al primo comma;
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore una volta entrato in vigore, e trenta giorni dopo, il decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775.
LEONE ANDREOTTI - MORO - RUMOR - COLOMBO - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 2. - CARUSO
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