LEGGE 23 aprile 1872, n. 780
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Articolo unico
L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti. Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 9. - CARUSO
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