LEGGE 6 dicembre 1972, n. 786
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90. Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico sono effettuate, con decorrenza dal 1 gennaio di detti anni, formando le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento. Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.
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