DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 795

Type DPR
Publication 1972-10-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

Visto il regolamento per le matricole dell'Esercito, approvato con decreto dell'allora Ministro per la guerra in data 25 luglio 1941;

Ritenuta la necessita', in relazione alle peculiari esigenze organizzative della guardia di finanza, di istituire un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa di tale Corpo sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

CAPO I APPROVAZIONE DI UN NUOVO FOGLIO MATRICOLARE - STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Art. 1

E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto. L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2. La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19). ((2))

CAPO II TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Art. 2

La sostituzione dei vecchi modelli verra' attuata gradualmente e sara' portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982 . L'innovazione interessera' esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa. ((2))

CAPO III CUSTODIA DEI DOCUMENTI MATRICOLARI

Art. 3

Il nuovo documento sara' redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verra' custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati. ((2))

Art. 4

I vecchi modelli matricolari, nelle due copie, verranno custoditi nel fascicolo personale, oltre agli atti attualmente previsti. ((2))

CAPO IV RILASCIO DEL FOGLIO MATRICOLARE

Art. 5

Il foglio matricolare costituisce l'unico documento di cui e' consentito il rilascio. Per i singoli interessati la copia del foglio matricolare viene rilasciata, su richiesta degli stessi, di massima una volta soltanto, convalidata dall'ufficiale responsabile, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, senza la riproduzione della parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica. La parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica viene rilasciata a specifica richiesta dell'interessato. Copia del foglio matricolare potra' essere rilasciata anche ai militari in servizio, qualora ne abbiano interesse con le stesse modalita' di cui sopra. ((2))

Art. 6

Stralcio del foglio matricolare potra' essere rilasciato su richiesta di organi della pubblica amministrazione. ((2))

Art. 7

La copia integrale od originale del foglio matricolare sara' rilasciata solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, con la procedura di cui al successivo art. 9, su richiesta di organi della pubblica amministrazione. ((2))

Art. 8

Le richieste di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 saranno evase a cura dei comandi di legione o equiparati. ((2))

Art. 9

null

((2))

CAPO V VALIDITA' DEL DECRETO MINISTERIALE 25 LUGLIO 1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 10

Per quanto altro concerne lo svolgimento del servizio matricolare rimangono in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1941, citato nelle premesse, e successive modificazioni.

((2))

LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1972

Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 7. - CARUSO ((2))

Allegato

SCHEDA 1/ FOGLIO MATRICOLARE E CARATTERISTICO Parte di provvedimento in formato grafico ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."

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