DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. 803

Type DPR
Publication 1972-08-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594; Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, contenente modificazioni ed aggiunte alla citata convenzione 21 ottobre 1964; Considerata l'opportunita' di adeguare le vigenti convenzioni allo sviluppo incessante del servizio telefonico ed alla funzione di sempre maggior rilievo che esso e' venuto assumendo per lo sviluppo sociale ed economico del Paese; Sentito il Consiglio superiore tecnica delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica per il tesoro; Decreta: E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, concernente, modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 e alla convenzione 27 febbraio 1968, citate nelle premesse, rispettivamente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427.

LEONE ANDREOTTI - GIOIA - TAVIANI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1972

Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 24. - CARUSO

Convenzione tra il Minstero delle poste e delle comunicazioni e la SIP-art. 1

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni - per l'adeguamento e lo sviluppo del servizio telefonico nazionale e di altri servizi di telecomunicazioni che utilizzano le reti telefoniche ad uso pubblico. Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594. Vista la convenzione 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, in seguito indicata nel presente atto "Convenzione aggiuntiva SIP"; Premesso che: l'estensione del servizio di teleselezione da utente all'intero territorio nazionale, che ha posto l'Italia in linea con - i Paesi telefonicamente piu' progrediti, e la prevista estensione di tale servizio, nel prossimo quinquennio, all'area europea rendono necessario un adeguamento delle vigenti convenzioni allo sviluppo incessante del servizio telefonico e alla funzione di sempre maggiore rilievo che esso e' venuto assumendo per il progresso sociale ed economico del Paese; tra gli obiettivi prioritari che debbono essere assegnati al servizio telefonico vi e' quello - ripetutamente sottolineato dagli organismi della programmazione nazionale - di contribuire alla progressiva eliminazione degli squilibri ancora esistenti tra il Mezzogiorno ed il rimanente territorio nazionale; il potenziamento delle infrastrutture telefoniche, con il loro ordinato sviluppo, costituisce un incentivo di notevole portata per accelerare i programmi di localizzazione e sviluppo nel Mezzogiorno dell'industria elettronica e in genere di tutta l'industria delle telecomunicazioni; debbono essere apprestati, in stretto coordinamento tra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e la SIP, i mezzi intesi a permettere la trasmissione, sulle reti per il pubblico servizio telefonico, di programmi televisivi e di filodiffusione; occorre disciplinare nel contempo l'introduzione, con opportuna gradualita', di alcuni servizi, resi attuabili dagli intervenuti progressi tecnici, come i servizi radiomobili di teleavviso e di conversazione e quello video-telefonico; e' opportuno agevolare, con ogni mezzo disponibile, la diffusione del servizio di trasmissione dati e in genere di tutti i servizi di informatica, che vanno affermandosi come strumenti indispensabilli per stimolare e rendere efficienti le attivita' di interesse pubblico e quelle direttamente connesse con l'attuazione della Programmazione economica nazionale; Rilevato che: si e' venuta determinando negli ultimi anni, per effetto di particolari situazioni congiunturali, una giacenza di domanda per nuovi collegamenti telefonici da abbonato notevolmente superiore a quella prevedibile in rapporto agli obblighi assunti dalla Societa' con le convenzioni vigenti, e che tale giacenza deve essere gradualmente eliminata nell'arco massimo di un triennio con il contestuale ripristino delle scorte di numeri di centrale sufficienti ad evitare il ricostituirsi delle stesse anomale giacenze; si sono incontrate nella organizzazione del servizio telegrafico nei centri minori, durante i pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, difficolta' e intralci di tale rilievo da rendere necessaria una precisa definizione dei tempi e dei modi con i quali la Societa' deve provvedere al riguardo secondo l'impegno assunto con le convenzioni in vigore; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito indicato per brevita' semplicemente "Amministrazione", rappresentato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Cav. Gr. Cr. dott. Aurelio Ponsiglione e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni - con sede sociale in Torino, capitale versato lire 500.000.000.000 - in seguito nel presente atto indicata per brevita' semplicemente "Societa'" rappresentata dal presidente ed amministratore delegato dott. ing. Carlo Perrone in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera dell'11 agosto 1972; si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. In aggiunta agli obblighi delle convenzioni vigenti, la Societa' e' tenuta, con l'osservanza delle procedure stabilite dalle convenzioni medesime: a) a realizzare, per il soddisfacimento delle richieste di nuova utenza, un incremento di almeno 800.000 collegamenti annui di abbonato, dimensionando correlativamente le reti e gli impianti in modo da garantire la completa e perfetta regolarita' di funzionamento del servizio; b) a localizzare almeno il 30% di tale incremento annuo, compatibilmente con la richiesta dell'utenza, nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni; c) ad attuare - anche' in eccedenza, ove occorra, a quanto previsto nella precedente lettera a) - i provvedimenti necessari perche' la giacenza di domande di nuova utenza rilevata all'atto della stipula della presente convenzione venga gradualmente riportata in limiti normali entro il 1975 e perche' siano ripristinate, entro lo stesso termine, onde contrastare il ricostituirsi di ulteriori giacenze, le scorte di numeri di centrale nella misura determinata dall'Amministrazione, sentita la Societa'; d) a dare la precedenza alla realizzazione dei collegamenti di abbonato nelle zone rurali e nelle isole minori, con le agevolazioni stabilite dai provvedimenti tariffari in vigore ed alle altre particolari condizioni che saranno concordate fra l'Amministrazione e la Societa'; e) a riservare alle industrie e imprese operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, il 30% dell'importo complessivo annuo delle forniture concernenti le reti e gli impianti telefonici; f) a realizzare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, un servizio radiomobile di conversazione che serva il compartimento telefonico di Roma, con soddisfacimento prioritario delle esigenze delle pubbliche amministrazioni ed enti di interesse pubblico. Detto servizio verra' successivamente e progressivamente esteso agli altri compartimenti, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, d'intesa con la Societa'. La Societa' stessa si impegna, altresi', ad attivare, nel primo biennio, anche il servizio radiomobile di teleavviso e ad estenderlo, nel successivo biennio, all'intero territorio nazionale; g) a predisporre nella rete telefonica, d'intesa con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i mezzi trasmissivi necessari affinche' la concessionaria dei servizi radiotelevisivi possa assicurare, entro il 1975, il servizio di filodiffusione in tutte le reti urbane dei capoluoghi di provincia e in quelle che contino almeno 10.000 abbonati. L'approntamento dei mezzi di cui trattasi sara' realizzato sulla base di piani tecnici elaborati dalla Societa' in conformita' delle direttive stabilite dall'Amministrazione e da questa approvati. Le norme generali e temporali per l'attuazione del servizio, entro i termini previsti dal primo comma della presente lettera, saranno determinate da accordi fra l'Amministrazione, la Societa' e la concessionaria dei servizi radiotelevisivi, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il consiglio di amministrazione P.T.; h) ad introdurre nelle proprie reti il servizio video-telefonico con i criteri, le modalita' e nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione, d'intesa con la Societa', sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione P.T.; i) a realizzare ed esercire, in coordinazione con gli analoghi programmi attuati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli impianti necessari per consentire all'ente concessionario dei servizi radiotelevisivi la trasmissione e diffusione di programmi televisivi su cavo, attraverso le reti telefoniche a servizio pubblico con le modalita' e alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa'; l) ad utilizzare, per il servizio di trasmissione dati per velocita' superiore a 200 baud, oltre alle reti a commutazione previste dall'art. 4 della convenzione aggiuntiva SIP, ogni impianto e collegamento predisposto dalla Societa' per l'espletamento dei propri servizi, anche per classi speciali di utenti, nei limiti e sulle direttrici ove l'Amministrazione non possa provvedere con propri impianti. L'utilizzazione dei suddetti impianti e collegamenti e' soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle competenze previste dalla vigente convenzione per l'esecuzione degli impianti ed e' subordinata al possesso, da parte dell'utente, del prescritto titolo da rilasciarsi dall'Amministrazione. Le competenze del traffico relativo al predetto servizio nonche' la ripartizione dei proventi, restano quelle stabilite nella convenzione aggiuntiva SIP; m) a mettere a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito compartimentale, i mezzi trasmissivi e di commutazione necessari, affinche' gli utenti del servizio telefonico possano automaticamente raggiungere, con la formazione di un numero di prenotazione, unico per tutto il territorio nazionale, gli uffici di accettazione fonica dell'Amministrazione nei centri nazionali di Roma e Milano per lo svolgimento del servizio telegrafico internazionale; n) a realizzare la graduale automatizzazione del servizio di ricevimento dei telegrammi nei posti telefonici pubblici di maggiore importanza, aventi sede nei centri di settore, al fine di un piu' razionale assetto del servizio medesimo, che permetta di superare le difficolta' sinora riscontrate per il suo corretto svolgimento. A tale scopo la Societa' potra' anche realizzare, se ritenuto piu' agevole, il concentramento, nei detti posti telefonici pubblici, del recapito dei telegrammi relativi al settore interessato. Le percentuali relative all'utilizzazione, da parte della Societa', di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione, di cui all'art. 11, penultimo comma, della "Convenzione aggiuntiva SIP", sono elevate al 15%.

Convenzione tra il Minstero delle poste e delle comunicazioni e la SIP-art. 2

Art. 2. La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro. Roma, addi' 12 agosto 1972 Per l'Amministrazione: Aurelio PONSIGLIONE SIP - Societa italiana per l'esercizio telefonico p. a. Il presidente e amministratore delegato: Carlo PERRONE Eseguita registrazione al 1° Ufficio del registro - Atti privati - Roma, al n. 14723 - Mod. 71-M, addi' 17 agosto 1972 - Esatte lire: Gratis.

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