LEGGE 2 maggio 1872, n. 806
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Capitolo n. 1921 - Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'en- trata................................ L. 50.000.000.000 Capitolo n. 1985 - Restituzione di diritti all'esportazione, ecc........ " 20.000.000.000 ----------------- L. 70.000.000.000 -----------------
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 46 - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.