LEGGE 5 dicembre 1972, n. 813
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente: "Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - BADINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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