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LEGGE 6 dicembre 1972, n. 814

Current text a fecha 2012-06-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1434, è elevato a lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e per ciascun esercizio finanziario successivo.