La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1434, è elevato a lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e per ciascun esercizio finanziario successivo.