LEGGE 16 dicembre 1972, n. 818
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le assunzioni di personale per i lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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