LEGGE 21 dicembre 1972, n. 819
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti "a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri; b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.