LEGGE 21 dicembre 1972, n. 820
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue: Fra ore 6 Fra ore 22 e 22 e 6 Lire Lire Agenti tecnici superiori, agenti tec- nici di 1ª e 2ª classe, capi operai ed operai di 1a categoria.......................192 400 Rimanente personale.............................170 364
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