LEGGE 23 dicembre 1972, n. 822
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: "(Spese per il funzionamento dell'ISPE). - Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo è determinato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973".
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