LEGGE 21 dicembre 1972, n. 826
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - SCALFARO - NATALI - BOZZI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Trattato-art. 1
TRATTATO tra il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, Stati membri delle Comunita' europee, il REGNO DI DANIMARCA, l'IRLANDA, il REGNO DI NORVEGIA e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dell'Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' il Re di Norvegia, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, uniti nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, decisi, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, considerando che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita', considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri di dette Comunita', considerando che il Consiglio delle Comunita' europee, sentito il parere della Commissione, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati, hanno deciso di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI Signor G. Eyskens, primo ministro; Signor P. Harmel, ministro degli affari esteri; Signor J. Van Der Meulen, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Signor J. O. Krag, primo ministro; Signor I. Norgaard, ministro degli affari dell'economia estera; Signor J. Christensen, segretario generale degli affari dell'economia estera presso il ministero degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Signor W. Scheel, ministro degli affari esteri; Signor H. G. Sachs, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Signor M. Schumann, ministro degli affari esteri; Signor J. M. Boegner, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA Signor J. A. Lynch, primo ministro; Signor P. J. Hillery, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Signor E. Colombo, primo ministro; Signor A. Moro, ministro degli affari esteri; Signor G. Bombassei Frascani de Vettor, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Signor G. Thorn, ministro degli affari esteri; Signor J. Dondelinger, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI Signor W. K. N. Schmelzer, ministro degli affari esteri; Signor Th. E. Westerterp, segretario di Stato agli affari esteri; Signor E. M. J. A. Sassen, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA Signor T. Bratteli, primo ministro; Signor A. Cappelen, ministro degli affari esteri; Signor S. Chr. Sommerfelt, ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Signor E. Heath, M. B. E., M. P., primo ministro, primo Lord del tesoro, ministro della funzione pubblica; Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P., primo segretario di Stato di Sua Maesta' per gli affari esteri e del Commonwealth; Signor G. Rippon, Q. C., M. P., Cancelliere del Ducato del Lancaster i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita' quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
Trattato-art. 2
ARTICOLO 2. Il presente trattato sara' ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1972. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto, della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.
Trattato-art. 3
ARTICOLO 3. Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Traktat. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present traite'. Da' fhianu' sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Traktat. Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig. Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Fait a' Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou' la' is fiche d'Eanair, mile naoi gceadseachto' a do'. Fatto a Bruxelles, addi' ventidue gennaio millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig. Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito. G. Eyskens P. Harmel J. van der Meulen J. Norgaard J. Otto Krag J. Christensen W. Scheel H. G. Sachs Maurice Schumann J. M. Boegner Sean O Loinsigh Padraig O hIrighele Colombo Aldo Moro Bombassei de Vettor G. Thorn J. Dondelinger W. K. N. Schmelzer Th. Westerterp Sassen Trygve Bratteli A. Cappelen S. Chr. Sommerfelt Edward Heath Alee Douglas-Home Geoffrey Rippon
Decisione-art. 1
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, visto il parere della Commissione, considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati, DECIDE ARTICOLO 1. 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
Decisione-art. 2
ARTICOLO 2. Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1973. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 156 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti, di adesione e di ratifica. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.
Decisione-art. 3
ARTICOLO 3. La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, e' comunicata agli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Fatto a Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN
Atto-art. 1
ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ARTICOLO 1. Ai fini del presente atto - per "Trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per "Trattato CECA", "Trattato CEE", "Trattato CEEA", s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "Stati membri originari" s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi; - per "nuovi Stati membri" s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Atto-art. 2
ARTICOLO 2. Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunita' vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Atto-art. 3
ARTICOLO 3. 1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti. 3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri originari rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Atto-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi e convenzioni concluse dagli Stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri originari che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri originari assisteranno a tal fine i nuovi Stati membri. 3. I nuovi Stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri originari per l'applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi Stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la loro posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita'.
Atto-art. 5
ARTICOLO 5. L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA s'applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi e convenzioni concluse prima dell'adesione.
Atto-art. 6
ARTICOLO 6. Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.
Atto-art. 7
ARTICOLO 7. Gli atti delle istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.
Atto-art. 8
ARTICOLO 8. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.
Atto-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunita', l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.
Atto-art. 10
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