LEGGE 21 dicembre 1972, n. 826

Type Legge
Publication 1972-12-21
Ultimo aggiornamento 1972-12-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - SCALFARO - NATALI - BOZZI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Trattato-art. 1

TRATTATO tra il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, Stati membri delle Comunita' europee, il REGNO DI DANIMARCA, l'IRLANDA, il REGNO DI NORVEGIA e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dell'Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' il Re di Norvegia, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, uniti nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, decisi, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, considerando che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita', considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri di dette Comunita', considerando che il Consiglio delle Comunita' europee, sentito il parere della Commissione, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati, hanno deciso di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI Signor G. Eyskens, primo ministro; Signor P. Harmel, ministro degli affari esteri; Signor J. Van Der Meulen, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Signor J. O. Krag, primo ministro; Signor I. Norgaard, ministro degli affari dell'economia estera; Signor J. Christensen, segretario generale degli affari dell'economia estera presso il ministero degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Signor W. Scheel, ministro degli affari esteri; Signor H. G. Sachs, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Signor M. Schumann, ministro degli affari esteri; Signor J. M. Boegner, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA Signor J. A. Lynch, primo ministro; Signor P. J. Hillery, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Signor E. Colombo, primo ministro; Signor A. Moro, ministro degli affari esteri; Signor G. Bombassei Frascani de Vettor, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Signor G. Thorn, ministro degli affari esteri; Signor J. Dondelinger, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI Signor W. K. N. Schmelzer, ministro degli affari esteri; Signor Th. E. Westerterp, segretario di Stato agli affari esteri; Signor E. M. J. A. Sassen, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA Signor T. Bratteli, primo ministro; Signor A. Cappelen, ministro degli affari esteri; Signor S. Chr. Sommerfelt, ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Signor E. Heath, M. B. E., M. P., primo ministro, primo Lord del tesoro, ministro della funzione pubblica; Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P., primo segretario di Stato di Sua Maesta' per gli affari esteri e del Commonwealth; Signor G. Rippon, Q. C., M. P., Cancelliere del Ducato del Lancaster i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita' quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato-art. 2

ARTICOLO 2. Il presente trattato sara' ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1972. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto, della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.

Trattato-art. 3

ARTICOLO 3. Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Traktat. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present traite'. Da' fhianu' sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Traktat. Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig. Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Fait a' Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou' la' is fiche d'Eanair, mile naoi gceadseachto' a do'. Fatto a Bruxelles, addi' ventidue gennaio millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig. Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito. G. Eyskens P. Harmel J. van der Meulen J. Norgaard J. Otto Krag J. Christensen W. Scheel H. G. Sachs Maurice Schumann J. M. Boegner Sean O Loinsigh Padraig O hIrighele Colombo Aldo Moro Bombassei de Vettor G. Thorn J. Dondelinger W. K. N. Schmelzer Th. Westerterp Sassen Trygve Bratteli A. Cappelen S. Chr. Sommerfelt Edward Heath Alee Douglas-Home Geoffrey Rippon

Decisione-art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, visto il parere della Commissione, considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati, DECIDE ARTICOLO 1. 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Decisione-art. 2

ARTICOLO 2. Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1973. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 156 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti, di adesione e di ratifica. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.

Decisione-art. 3

ARTICOLO 3. La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, e' comunicata agli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Fatto a Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN

Atto-art. 1

ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ARTICOLO 1. Ai fini del presente atto - per "Trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per "Trattato CECA", "Trattato CEE", "Trattato CEEA", s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "Stati membri originari" s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi; - per "nuovi Stati membri" s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Atto-art. 2

ARTICOLO 2. Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunita' vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto-art. 3

ARTICOLO 3. 1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti. 3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri originari rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi e convenzioni concluse dagli Stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri originari che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri originari assisteranno a tal fine i nuovi Stati membri. 3. I nuovi Stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri originari per l'applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi Stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la loro posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita'.

Atto-art. 5

ARTICOLO 5. L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA s'applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi e convenzioni concluse prima dell'adesione.

Atto-art. 6

ARTICOLO 6. Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Atto-art. 7

ARTICOLO 7. Gli atti delle istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Atto-art. 8

ARTICOLO 8. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Atto-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunita', l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.

Atto-art. 10

ARTICOLO 10. L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Il numero dei delegati e' fissato come segue: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 36".

Atto-art. 11

ARTICOLO 11. L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito".

Atto-art. 12

ARTICOLO 12. L'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 28 Il Consiglio, quando e' consultato dall'Alta Autorita', delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorita'. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorita' ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'; - o, in caso di parita' dei voti, e se l'Alta Autorita' mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Norvegia 3, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 43 voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti".

Atto-art. 13

ARTICOLO 13. L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA e' sostituito dalla seguente disposizione: "Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".

Atto-art. 14

ARTICOLO 14. L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantatre' voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - quarantatre' voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".

Atto-art. 15

ARTICOLO 15. L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "La Commissione e' composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".

Atto-art. 16

ARTICOLO 16. L'articolo 14, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "Il presidente ed i cinque vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato".

Atto-art. 17

ARTICOLO 17. L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "La Corte di giustizia e' composta di undici giudici".

Atto-art. 18

ARTICOLO 18. L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 138, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "La Corte di giustizia e' assistita da tre avvocati generali".

Atto-art. 19

ARTICOLO 19. L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Ogni tre anni si procede, a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali".

Atto-art. 20

ARTICOLO 20. L'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura".

Atto-art. 21

ARTICOLO 21. L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 24".

Atto-art. 22

ARTICOLO 22. L'articolo 18, primo comma, del trattato CECA e' sostituito dalla seguente disposizione: "Presso l'Alta Autorita' e' istituito un Comitato consultivo. Esso e' composto di non meno di sessanta membri e di non piu' di ottantaquattro e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori e consumatori e commercianti".

Atto-art. 23

ARTICOLO 23. L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA e' sostituito dalla seguente disposizione: "Il Comitato e' composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".

Atto-art. 24

ARTICOLO 24. 1. L'articolo 131 del trattato CEE e' completato dalla menzione della Norvegia e del Regno Unito fra gli Stati membri citati nella prima frase di detto articolo. 2. L'elenco riportato dall'allegato IV del trattato CEE e' completato dalla menzione dei seguenti paesi e territori: Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi; Possedimenti norvegesi nell'Antartico (Isola Bouvet, Isola Pietro I e Terra della Regina Maud); Bahama; Bermude; Brunei; Honduras britannico; Isole dei Caimani; Isole Falkland e dipendenze; Isole Gilbert ed Ellice; Isole della linea meridionali e centrali; Isole Salomone britanniche; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini britanniche; Montserrat; Pitcairn; Sant'Elena e dipendenze; Seicelle; Stati associati del Mar dei Caraibi: Antigua, Dominica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nevis/Anguilla; Territorio antartico britannico; Territorio britannico dell'Oceano Indiano.

Atto-art. 25

ARTICOLO 25. All'articolo 79 del trattato CECA e' aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma cosi' redatto: "In deroga al comma precedente: a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione. b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro. c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio".

Atto-art. 26

ARTICOLO 26. 1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE e' sostituito dalla seguente disposizione: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord". 2. All'articolo 227, paragrafo 3, del trattato CEE e' aggiunto il seguente comma: "Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato". 3. All'articolo 227 del trattato CEE e' aggiunto un paragrafo 5 cosi' redatto: "5. In deroga ai paragrafi precedenti: a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione. b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro. c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica".

Atto-art. 27

ARTICOLO 27. All'articolo 198 del trattato CEEA e' aggiunto un comma cosi' redatto: "In deroga ai commi precedenti: a) Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione. b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro. c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' dell'energia atomica".

Atto-art. 28

ARTICOLO 28. Gli atti delle istituzioni della Comunita' concernenti i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunita' e' sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonche' gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, disponga diversamente.

Atto-art. 29

ARTICOLO 29. Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Atto-art. 30

ARTICOLO 30. Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 153.

Atto-art. 31

ARTICOLO 31. 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 32 e 59 e' il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1972. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 39 e 59 e' il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1 gennaio 1972. Ai fini del presente atto per "tariffa unificata CECA" s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone. 2. Ove dopo il 1 gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra (1967) relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi cosi' ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

Atto-art. 32

ARTICOLO 32. 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - al 1 aprile 1973 ogni dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1974 al 1 gennaio 1975 al 1 gennaio 1976 al 1 luglio 1977. 2. In deroga al paragrafo 1: a) i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione; b) i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1 gennaio 1974; c) una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito puo' differire fino al 1 luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilita' di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantita' o qualita' insufficiente nella Comunita' nella sua composizione originaria.

Atto-art. 33

ARTICOLO 33. In nessun caso s'applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 41 da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Atto-art. 34

ARTICOLO 34. Ogni nuovo Stato membro puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Atto-art. 35

ARTICOLO 35. Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1972 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonche' tra i nuovi Stati membri e' abolita al 1 gennaio 1973. Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1972 e' ridotta al livello di quest'ultima al 1 gennaio 1973.

Atto-art. 36

ARTICOLO 36. 1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo: - al piu' tardi al 1 gennaio 1974 ogni tassa e' ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1 gennaio 1972; - le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1975 al 1 gennaio 1976 al 1 luglio 1977. 2. In deroga al paragrafo 1: a) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione; b) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1 gennaio 1974.

Atto-art. 37

ARTICOLO 37. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono aboliti al piu' tardi al 1 gennaio 1971.

Atto-art. 38

ARTICOLO 38. 1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizioni concernenti la progressiva abolizione dei dazi doganali s'applicano ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. I nuovi Stati membri conservano la facolta' di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE. Qualora un nuovo Stato membro si avvalga di tale facolta', l'elemento eventualmente non coperto dall'imposta interna costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento viene abolito negli scambi all'interno della Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59. 3. Quando la Commissione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale o dell'elemento fiscale di un tale dazio incontra gravi difficolta' in un nuovo Stato membro, essa autorizza tale Stato, su richiesta presentata prima del 1 febbraio 1973, a mantenere il dazio o l'elemento fiscale, a condizione che esso lo abolisca al piu' tardi al 1 gennaio 1976. La Commissione decide prima del 1 marzo 1973. L'elemento protettivo, il cui ammontare e' fissato prima del 1 marzo 1973 dalla Commissione previa consultazione dello Stato interessato, costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento e' abolito negli scambi all'interno della Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59. 4. La Commissione puo' autorizzare il Regno Unito a mantenere per altri due anni i dazi doganali di carattere fiscale sui tabacchi o l'elemento fiscale di tali dazi, se al 1 gennaio 1976 non puo' effettuarsi la trasformazione di tali dazi in imposte interne sui tabacchi lavorati su una base armonizzata conformemente all'articolo 99 del trattato CEE, sia perche' mancano disposizioni comunitarie in materia alla data del 1 gennaio 1975, sia perche' e' previsto per l'applicazione di tali disposizioni comunitarie un termine posteriore al 1 gennaio 1976. 5. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli non si applica nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi. 6. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo non si applica nel Regno Unito ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.

Atto-art. 39

ARTICOLO 39. 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri modificano come segue le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1 gennaio 1974; b) negli altri casi ogni nuovo Stato membro applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 40 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. Tale scarto e' nuovamente ridotto ogni volta del 20 per cento al 1 gennaio 1975 ed al 1 gennaio 1976. A decorrere dal 1 luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. Dopo il 1 gennaio 1974, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri modificano o sospendono contemporaneamente le proprie tariffe nella proporzione risultante dall'applicazione del paragrafo 1. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato III del presente atto i nuovi Stati membri applicano la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1974. 4. I nuovi Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 gennaio 1974. I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei loro dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune si compia nelle condizioni previste dal presente atto. 5. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri la Commissione puo' stabilire, se occorre, le modalita' d'applicazione secondo cui essi modificano i loro dazi.

Atto-art. 40

ARTICOLO 40. Per i seguenti prodotti elencati nella tariffa doganale comune:

N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI (CECA)

73.01 73.02 73.07 Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, piu del 2% di car- bonio (ferro-manganese carburato) Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sboz- zati per fucinatura o per battitura al ma- glio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: ex I. Billette laminate

e in deroga alle disposizioni dell'articolo 39, l'Irlanda applica a decorrere dal 1 gennaio 1975 dazi che riducano di un terzo lo scarto tra le aliquote effettivamente applicate al 1 gennaio 1972 e quelle della tariffa unificata CECA. Al 1 gennaio 1976 lo scarto risultante da questo primo ravvicinamento e' nuovamente ridotto del 50 per cento. A decorrere dal 1 luglio 1977 l'Irlanda applica integralmente la tariffa unificata CECA.

Atto-art. 41

ARTICOLO 41. Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 3. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

Atto-art. 42

ARTICOLO 42. Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al piu' tardi al 1 gennaio 1975.

Atto-art. 43

ARTICOLO 43. In deroga all'articolo 42 gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi. Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo e' fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.

Atto-art. 44

ARTICOLO 44. 1. I nuovi Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri. 2. La Commissione formula, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalita' e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per i nuovi Stati membri e per gli Stati membri originari.

Atto-art. 45

ARTICOLO 45. 1. La Commissione stabilisce prima del 1 aprile 1973, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti e in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. 2. Prima della scadenza di tale termine, la Commissione stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati usati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri, e quelle per la progressiva applicazione, da parte di questi ultimi, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Atto-art. 46

ARTICOLO 46. 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per tali scambi il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972. 2. Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune, negli scambi all'interno della Comunita'. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 gennaio 1974. I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei loro dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Atto-art. 47

ARTICOLO 47. 1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), sui prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ed al regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, alle importazioni di tali merci s'applica un importo compensativo determinato sulla base di detti importi e secondo le regole previste nei regolamenti citati per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione. All'importazione di tali merci nei nuovi Stati membri dai paesi terzi, l'imposizione di cui al regolamento n. 170/67/CEE e l'elemento mobile di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 sono, a seconda dei casi, diminuiti o aumentati dell'importo compensativo a condizioni uguali a quelle indicate nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b). 2. Le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 2, si applicano per la determinazione del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile nei nuovi Stati membri alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69. Ogni elemento fisso applicato negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e fra i nuovi Stati membri e' abolito conformemente all'articolo 32, paragrafo 1. Ogni elemento fisso applicato dai nuovi Stati membri alle importazioni dai paesi terzi e' ravvicinata alla tariffa doganale comune conformemente all'articolo 39. 3. I nuovi Stati membri applicano integralmente, per le merci cui si riferiscono il regolamento n. 170/67/CEE ed il regolamento (CEE) n. 1059/69, la nomenclatura della tariffa doganale comune al piu' tardi al 1 febbraio 1973. 4. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aboliti dai nuovi Stati membri al 1 febbraio 1973. Alla stessa data le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sono abolite dai nuovi Stati membri negli scambi tra di loro e con la Comunita' nella sua composizione originaria. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articoli tenendo segnatamente conto delle situazioni particolari che possono risultare dall'applicazione, per una stessa merce, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97.

Atto-art. 48

ARTICOLO 48. 1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che l'Irlanda applichi nei confronti dei prodotti originari del Regno Unito un regime che permetta una piu' rapida abolizione dei dazi doganali e degli elementi protettivi contenuti nei dazi doganali di carattere fiscale, a norma delle disposizioni dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e degli accordi ad esso connessi. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1974 le disposizioni adottate in virtu' dell'articolo 45, paragrafo 2, sono applicabili nell'ambito del regime doganale in vigore tra l'Irlanda e il Regno Unito.

Atto-art. 49

ARTICOLO 49. 1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtu' dell'articolo 28 del trattato CEE. 2. Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n. XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.

Atto-art. 50

ARTICOLO 50. Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

Atto-art. 51

ARTICOLO 51. 1. Le disposizioni del presente articolo s'applicano ai prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo. 2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 52 i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente. 3. Tuttavia per la Norvegia e il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello constatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione.

Atto-art. 52

ARTICOLO 52. 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni in sei tappe. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il ravvicinamento s'effettua ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni seguenti: a) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in tale Stato membro e' aumentato, ad ogni ravvicinamento, successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza tra il livello del prezzo in questo nuovo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; b) qualora il prezzo di un prodotto in uni nuovo Stato membro sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile nel nuovo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva e' ridotto successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta'. 3. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, puo' decidere che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o piu' prodotti in uno o piu' nuovi Stati membri si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2. Tale scarto non puo' superare il 10 per cento dell'entita' del mutamento di prezzo clic si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello di prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui ai commi precedenti. 4. I prezzi comuni si applicano nei nuovi Stati membri al piu' tardi al 1 gennaio 1978.

Atto-art. 53

ARTICOLO 53. Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, puo' decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.

Atto-art. 54

ARTICOLO 54. 1. Fintantoche' nel Regno Unito sussistera' una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti ed i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune e delle disposizioni del presente titolo, questo Stato membro e' autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione. 2. Il Regno Unito procura, per ciascuno dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, di abolire delle sovvenzioni non appena possibile durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 3. Tali sovvenzioni non possono avere per effetto un aumento dei ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le modalita' necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo onde assicurare il buon funzionamento della politica agricola comune e segnatamente dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto-art. 55

ARTICOLO 55. 1. Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo e seguenti modalita': a) negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunita' nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore; b) negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicate nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione originaria. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 2. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 51 e 52, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni. Per gli altri prodotti gli importi compensativi sono istituiti nei casi e secondo le modalita' previste nei capi 2 e 3. 3. Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi conformemente al paragrafo 2. 4. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 conduca ad un importo minimo. 5. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento. 6. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro, conformemente al paragrafo 1, lettera a), non puo' essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

Atto-art. 56

ARTICOLO 56. Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 55 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o se nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto-art. 57

ARTICOLO 57. Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli articoli 51 e 70, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.

Atto-art. 58

ARTICOLO 58. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto-art. 59

ARTICOLO 59. Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione originaria e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni: 1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' fra i nuovi Stati membri, in cinque tappe. La prima riduzione, che riduce i dazi doganali all'80 per cento dei dazi di base, e le quattro riduzioni successive del 20 per cento ciascuna si effettuano secondo il ritmo seguente: a) per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine: ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, la prima riduzione effettuandosi nel 1973; b) per i prodotti di cui ai regolamenti n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, e (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: al 1 gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974; c) per gli altri prodotti agricoli: secondo il ritmo fissato nell'articolo 32, paragrafo 1, la prima riduzione effettuandosi per altro al 1 luglio 1973. 2. Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune ogni nuovo Stato membro riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune per frazioni del 20 per cento. Tali ravvicinamenti si effettuano, per i vari prodotti, alle date previste dal paragrafo 1. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), i ravvicinamenti seguono il ritmo di cui all'articolo 39, paragrafo 1. Tuttavia per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi a decorrere, per ogni categoria di prodotti, dalla data del primo ravvicinamento. 3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), e limitatamente alla seconda, terza e quarta riduzione o ravvicinamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere per uno o piu' nuovi Stati membri che i dazi applicabili ad uno o piu' prodotti si discostino per un anno dai dazi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2. Tale scarto non puo' superare il 10 per cento dell'ammontare della variazione che si sarebbe dovuto effettuare in applicazione dei paragrafi 1 o 2. In questo caso i dazi da applicare nell'anno successivo sono quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2, se non si fosse deciso lo scarto. Per tale anno puo' tuttavia decidersi un nuovo scarto rispetto a detti dazi, alle condizioni di cui ai commi precedenti. Al 1 gennaio 1978 i dazi doganali per questi prodotti sono soppressi e i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a procedere all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo I o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dai paragrafi precedenti oppure a una sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Per gli altri prodotti non occorre un'autorizzazione per procedere alle misure previste dal comma precedente. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono, essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri. I nuovi Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.

Atto-art. 60

ARTICOLO 60. 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1 febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli articoli 55 e 59. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Tale disposizione e' applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti. 3. Per i prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri applicano la nomenclatura della tariffa doganale comune al piu' tardi al 1 febbraio 1973. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni nuovo Stato membro a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Atto-art. 61

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