LEGGE 23 dicembre 1972, n. 827
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma: "A decorrere dal 1 gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonchè al Consiglio superiore della magistratura".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.