DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 834
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Patologia ostetrica e ginecologica; Medicina del traffico; Fisica sanitaria; Fisiopatologia cardiorespiratoria; Malattie tropicali e subtropicali; Chirurgia vascolare; Terapia medica sistematica; Gastro-enterologia; Neuro-psichiatria geriatrica; Medicina psicosomatica; Chirurgia riparatrice della mano; Patologia dell'apparato locomotore; Chirurgia del cuore e dei grossi vasi; Chirurgia toracica; Fisiopatologia chirurgica. Art. 77. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: Chimica clinica; Elementi di statistica; Elementi di fisiopatologia; Chemioterapia; Farmacognosia; Farmacologia endocrina; Farmacologia applicata; Tossicologia. Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica clinica; Elementi di statistica; Elementi di fisiopatologia; Chemioterapia; Farmacologia endocrina; Farmacologia applicata. Gli articoli 271 e 275 relativi alla "Scuola di paleografia e filologia musicale" (scuola diretta a fini speciali) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 271. - Il direttore della scuola e' un professore di ruolo dell'Universita' di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio dalla scuola, di cui al successivo articolo. Art. 275. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 39. - CARUSO
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