DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 845
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito: il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono aggiunte le scuole in "Gerontologia e geriatria", in "Medicina nucleare", in "Cardioangiochirurgia" di nuova istituzione.
Il secondo comma dell'art. 190 relativo alla scuola di specializzazione in oculistica e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' stabilito in ventotto (28) per i quattro anni di corso.
Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Gerontologia e geriatria" in "Medicina nucleare", in "Cardioangiochirurgia".
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica II.
La durata del corso di specializzazione e' di tre anni.
La frequenza e' obbligatoria.
Il numero degli iscritti viene fissato in nove posti per tutti i tre anni.
Art. 225. - Il piano di studio della scuola comprende i seguenti insegnamenti:
Biologia della senescenza (annuale);
Fisiopatologia della senescenza (biennale);
Semeiologia della senescenza (biennale);
Anatomia patologica (biennale);
Farmacologia e farmacoterapia (annuale);
Clinica geriatrica e terapia (biennale);
Chirurgia geriatrica (annuale);
Radiologia e radioterapia (annuale);
Neurologia (annuale);
Tecniche di riabilitazione (annuale);
Psichiatria (annuale);
Medicina sociale (annuale).
La ripartizione dei dodici insegnamenti nei tre anni di corso avverra' secondo il seguente schema:
1° Anno:
1) Biologia della senescenza;
2) Fisiopatologia della senescenza 1° corso);
3) Semeiologia della senescenza (1° corso);
4) Anatomia patologica (1° corso);
5) Farmacologia e farmacoterapia.
2° Anno:
1) Fisiopatologia della senescenza (2° corso);
2) Semeiologia della senescenza (2° corso);
3) Anatomia patologica (2° corso);
4) Clinica geriatrica e terapia (1° corso);
5) Chirurgia geriatrica;
6) Radiologia e radioterapia;
7) Neurologia.
3° Anno:
1) Clinica geriatrica e terapia (2° corso);
2) Tecniche di riabilitazione;
3) Psichiatria;
4) Medicina sociale.
Art. 226. - Durante i tre anni di corso sono previste inoltre conferenze di aggiornamento su problemi speciali.
L'ammissione alla scuola avverra' per titoli ed esami.
Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze, su argomenti di speciale interesse gerontologico-geriatrico.
Per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione occorre presentare all'ufficio di segreteria della scuola entro il 30 novembre:
domanda redatta in carta legale indirizzata al rettore;
certificato di laurea riportante i voti conseguiti in ogni singolo esame.
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 227. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la finalita' di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e per quello terapeutico dei radionuclidi.
La sede della scuola e' presso la II clinica medica, il corso degli studi nella scuola ha la durata di 3 anni accademici.
Durante i tre anni di corso sono previste conferenze di aggiornamento su problemi speciali.
Gli insegnamenti sono impartiti in collaborazione dalla II clinica medica e dall'istituto di radiologia medica dell'Universita' di Bari.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
L'ammissione alla scuola avverra' per titoli ed esami.
Il numero degli iscritti nei tre anni di corso non potra' essere superiore a nove, tre per ogni anno. Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti.
Per il conseguimento del diploma ogni allievo dovra' sostenere, davanti all'apposita commissione, la discussione di una tesi scritta su di un argomento di medicina nucleare.
La direzione della scuola viene assunta, ad anni alterni, dal direttore della II clinica medica e dal direttore dell'istituto di radiologia dell'Universita' di Bari, i quali concordano preventivamente ogni anno il programma.
I direttori della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, possono invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse specialistico.
Per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione occorre presentare all'ufficio di segreteria della scuola entro il 30 novembre:
domanda redatta in carta legale indirizzata al rettore;
certificato di laurea riportante i voti conseguiti in ogni singolo esame.
Art. 228. - Le materie di insegnamento, riportato secondo i diversi anni di corso, sono le seguenti:
1° Anno:
Fondamenti di matematica e di statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattivita';
Dosimetria.
2° Anno:
Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazione diagnostica I;
Elementi di radiobiologia.
3° Anno:
Applicazione diagnostica II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.
Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia
Art. 229. - Possono aspirare all'iscrizione alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.
Il numero complessivo degli specializzandi non puo' essere superiore a quindici.
L'ammissione alla scuola avverra' in seguito a concorso per titoli ed esami.
La data del concorso verra' notificata nell'albo della scuola in tempo utile.
La durata del corso e' di tre anni.
Non saranno consentite abbreviazioni di corso.
La scuola ha sede presso la clinica chirurgica. Reparto di cardioangiochirurgia (Centro di cardiochirurgia).
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso il reparto cardiochirurgico (corsie, diagnostica, sala operatoria; trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni.
Art. 230. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:
1° Anno:
Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica strumentale, radiologica e di laboratorio) 1° anno;
Semeiotica e diagnostica angiologica;
Patologia e clinica cardiologica, 1° anno;
Principi e tecnica della circolazione extra-corporea;
Nozioni di ingegneria medica.
2° Anno:
Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica, strumentale, radiologica e di laboratorio), 2° anno;
Patologia e clinica cardiologica, 2° anno;
Patologia e clinica angiologica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 1° anno;
Anestesia e rianimazione.
3° Anno:
Patologia e clinica cardiologica pediatrica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 2° anno;
Trattamento intensivo.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Vista, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1972 Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 43. - CARUSO
Art. 1
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