LEGGE 18 dicembre 1972, n. 854
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 8 dello stesso.
Art. 3
Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. A quellodi lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Protocollo-art. 1
ALLEGATO Protocollo sulla nuova riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 I Governi firmatari del presente Protocollo, Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto dal Protocollo adottato a Ginevra il 30 marzo 1967 (questi due strumenti in appresso denominati "l'Accordo") deve scadere, in principio, il 30 settembre 1969, Considerando ch'e' auspicabile mantenere le disposizioni dell'Accordo in vigore dopo questa data, Hanno convenuto su quanto segue: Art. 1. 1. L'Accordo continuera' a produrre i suoi effetti tra le parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1973, con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo. 2. Ogni Governo che non e' stato parte dell'Accordo, ma che diviene parte del presente Protocollo, verra' considerato come parte dell'Accordo. Ogni menzione nel presente Protocollo della parola "Governo" e' considerata valida anche per la Comunita' economica europea (in appresso denominata "la Comunita'"). 3. Per le parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.
Protocollo-art. 2
Art. 2. Vengono apportate all'Accordo le seguenti modificazioni: CAPITOLO I. - Obiettivi generali. Inserire il nuovo paragrafo 3 come segue: "3. Di sforzarsi di ottenere un equilibrio tra la produzione e il consumo". Rimunerare i paragrafi 3 e 4 gia' esistenti come 4 e 5. CAPITOLO III. - Definizioni. Articolo 3. Sopprimere il paragrafo 3 e sostituirlo col testo seguente: "3. Per " campagna oleicola " s'intende il periodo che va dal 1 novembre di ogni anno al 31 ottobre incluso dell'anno seguente". CAPITOLO VI. - Propaganda mondiale a favore del consumo dell'olio di oliva. - Programmi di propaganda. Articolo 13. Sopprimere il paragrafo 3 i) e sostituirlo col testo seguente: "i) Importanza del consumo in vista del mantenimento e, se possibile, dello sviluppo degli sbocchi esistenti". Articolo 16. Paragrafo 1: sopprimere le parole: "ciascuna campagna oleicola" e sostituirle con le seguenti: "ciascun anno civile". Sopprimere le parole: "che questo aumento sia accettato da tutti i Paesi partecipanti principalmente produttori" e sostituirle col testo seguente: "da una parte, che nessun Paese possa veder aumentato il suo contributo senza il proprio consenso e, dall'altra, restando inteso che ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'allegato B del presente Accordo richiede la unanime decisione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo". Paragrafo 5: sopprimere tutto il paragrafo e sostituirlo col seguente: "5. I contributi al Fondo di propaganda sono esigibili all'inizio di ciascun anno civile". Paragrafo 1: sopprimere le parole: "campagna oleicola" e sostituirle con le seguenti: "anno civile". CAPITOLO X. - Disposizioni finanziarie. Articolo 33. Paragrafo 1: sopprimere "campagna oleicola" e sostituire con le parole seguenti: "anno civile,". Paragrafo 2: sopprimere le parole: "la prima campagna oleicola", "Sessione d'ottobre", "la campagna oleicola corrispondente" e "detta campagna" e sostituirle rispettivamente con le seguenti: "il primo anno civile", "la Sessione d'autunno", "l'anno civile corrispondente" e "detto anno civile". Paragrafo 3: i) sopprimere il tratto di frase: "fino alla fine della campagna oleicola in corso" alla fine della prima frase. ii) Sopprimere le parole: "campagna oleicola" e sostituirle con: "anno civile". Paragrafo 4: sopprimere le parole: "campagna oleicola" e sostituirle con le parole: "anno civile". Paragrafo 5: sopprimere il tratto di frase seguente: "la sessione del Consiglio successiva alla fine della campagna oleicola" e sostituirlo col seguente: "la prima sessione del Consiglio successiva alla fine dell'anno civile". Paragrafo 6: sopprimere le parole: "Sessione d'aprile" e "campagna oleicola" e sostituirle rispettivamente con le seguenti: "Sessione di primavera" e "anno civile". CAPITOLO XIV. - Durata, emendamento, sospensione, dimissioni, scadenza, rinnovamento. Articolo 39. Paragrafo 1: dopo le parole: "non ratifica o non accetta" nella prima frase, inserire: "o non approva".
Protocollo-art. 3
Art. 3. Il primo bilancio amministrativo votato dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Protocollo vertera', per derogazione alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 33 dell'Accordo, su un esercizio che scadra' il 31 dicembre dell'anno seguente.
Protocollo-art. 4
Art. 4. 1. Ogni Governo d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate puo' divenire parte del presente Protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale e nelle condizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7: a) firmandolo; o b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o c) aderendovi. 2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarera' se, in conformita' della sua procedura costituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
Protocollo-art. 5
Art. 5. Il presente Protocollo sara' aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo, dal 1 maggio al 30 giugno 1969, alla firma di ogni Governo che, a quest'ultima data e' parte dell'Accordo.
Protocollo-art. 6
Art. 6. 1. Allorche' viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non piu' tardi del 30 settembre 1969, presso il Governo depositario. 2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo al 30 settembre 1969, puo' ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovra' superare il 30 settembre 1970, a meno che, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Protocollo, quest'ultimo non sia gia' provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.
Protocollo-art. 7
Art. 7. 1. Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate. 2. L'adesione al presente Protocollo verra' considerata come adesione all'Accordo. 3. L'adesione avverra' mediante il deposito di detto strumento di adesione presso il Governo depositario e avra' effetto a partire dalla data del deposito di questo strumento o alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, se la seconda data e' posteriore alla prima. Per cio' che concerne la Comunita' lo strumento di adesione e' costituito da quello richiesto secondo la sua procedura istituzionale per la conclusione d'un accordo internazionale.
Protocollo-art. 8
Art. 8. 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 ottobre 1969 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori. In mancanza, questo Protocollo entrera' in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1970. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione nei confronti di ogni Governo firmatario che effettuera' il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo ai termini del precedente paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo potra' entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potra' depositare presso il Governo depositario, non piu' tardi del 30 settembre 1969, una notifica con la quale si impegnera' a cercare di ottenere, nel piu' breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale. Tale notifica verra' considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come producente lo stesso effetto del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 4. Ogni Governo firmatario, che alla data del 1 ottobre 1969 non avra' ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo, ma che avra' effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potra', se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto. 5. Ogni Governo firmatario che avra' depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potra' ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente Protocollo. Ogni Governo che avra' preso un tale impegno verra' considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositera' il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1970. 6. Se, al 31 dicembre 1970, un Governo firmataria non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cessera', a partire dal 1 gennaio 1971, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avra' il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto. 7. Se, al 30 giugno 1969, il presente Protocollo non hai ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto Protocollo al 30 settembre 1969, detti Governi potranno decidere di vigore per cio' che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrera' loro richiedere. 8. Se, alla data del 1 ottobre 1969, il presente Protocollo non e' entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, nelle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente perche' esso possa entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente Protocollo, l'Accordo sara' ricondotto fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva, del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.
Protocollo-art. 9
Art. 9. Se, al 31 dicembre 1973, un nuovo Accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo e' stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente perche' esso possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste dall'Accordo a questo fine, ma se questo nuovo Accordo non e' entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, questo Protocollo sara' ricondotto oltre il 31 dicembre 1973 fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.
Protocollo-art. 10
Art. 10. Il Governo depositario informera' senza indugio ciascun Governo che e' parte dell'Accordo di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto Protocollo, di ogni notifica depositata in conformita' dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, nonche' della data di entrata in vigore del presente Protocollo. IN FEDE DI CIO' sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma. I testi del presente Protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnuola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunichera' copie conformi certificate a ciascun Governo che avra' firmato il presente Protocollo o che vi avra' aderito. FATTO a Ginevra, il 7 marzo 1969. Per l'Algeria: Ahmned LAIDI No sujeto a ratificacion. 18-6-1969. Per l'Argentina: Cesar URIEN A reserva de ratificacion. Madrid, 30 de junio, de 1969. Per il Belgio ed il Lussemburgo: Baron POSWICH Cette signature est donnee au nom de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et sous reserve de ratification. 30 juin 1969. Per la Francia: R. DE BOISSESON Conformement aux pouvoirs donnes par le Gouvernement francais et aux regles de la procedure constitutionelle francaise, cette signature n'est saumise ni a' ratification, ni acceptation ou approbation. Le 23 juin 1969. Per la Grecia: N. MACRIDIS Sujet a' ratification. 24-6-1969. Per Israele: R. NALL Subject to ratification. 19-5-1969. Per l'Italia: Carlo MARCHIORI Sujeto a ratificacion. 30-6-1969. Per la Libia: Per il Marocco: ZINE EL ABIDINE SEBTI Sujet a' ratification. 30-6-1969. Per il Portogallo; Manuel ROCHETA A reserva de ratificacion. Madrid, 30-6-1969 Per la Spagna: Fernando M. CASTIELLA A reserva de ratificacion. 27-6-1969. Per la Tunisia: Zouhir CHELLI Sujet a' ratification. 27-6-1969. Per la Turchia: Adnan KURAL Sujet a' ratification. 26-6-1969. Per la Repubblica Araba Unita: MOHAMED MOSTAFA LOTFY. Sujet a' ratification. 25-6-1969. Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Alan Meredith WILLIAMS This signature is not subject to ratification acceptance or approval. 28-6-1969. Per la Siria: A. F. BOCHI Sujet a' ratification. 27-6-1969. Per la Repubblica Dominicana: Porfirio DOMINICI Sujeto a ratificacion. 30-6-1969. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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