LEGGE 18 dicembre 1972, n. 855
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con protocollo e scambio di note, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformalita' all'articolo 28 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. 1
ALLEGATO CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, Desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 (1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: (a) in Giappone: (i) l'imposta sul reddito (the income fax); (ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); (iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes); (qui di seguito indicate quali "imposta giapponese"); (b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sul reddito agrario; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (vi) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'; e (viii) l'imposta di famiglia; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (2) La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione, di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 (1) Ai fini della presente Costituzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Giappone", quando e' usato in senso geografico, designa tutto il territorio nel quale sono in vigore le leggi fiscali giapponesi; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Italia oppure il Giappone, come il contesto richiede; (d) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta giapponese, come il contesto richiede; (e) il termine "persona" comprende le societa' ed ogni altra associazione di persone; (f) il termine "societa'" designa gli enti con personalita' giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione; (g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) per quanto concerne il Giappone: ogni persona fisica in possesso della nazionalita' giapponese ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ed ogni ente sprovvisto della personalita' giuridica che e' considerato come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ai fini dell'imposta giapponese; (ii) per quanto concerne l'Italia: ogni persona fisica in possesso della nazionalita' italiana ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana ed ogni ente sprovvisto di personalita' giuridica che e' considerato ai fini dell'imposta italiana come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana oppure come persona fisica in possesso della nazionalita' italiana; (i) l'espressione "autorita' competente" con riferimento ad uno Stato contraente designa il Ministro delle finanze di tale Stato contraente od un suo rappresentante autorizzato. (2) Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in uno Stato contraente le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 (1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. (2) Quando in base alle disposizioni del paragrafo (1), una persona e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovra' essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 (1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. (2) L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) una officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi. (3) Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. (4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo (5) del presente articolo - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato contraente se essa dispone ed abitualmente esercita nel primo Stato contraente del potere di concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. (5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato contraente la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. (6) Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' commerciali in questo altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 (1) I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. (2) L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. (3) Le disposizioni del precedente paragrafo (1) si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 (1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita' come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. (2) Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. (3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove. (4) Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo (2) del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare in base a tale riparto secondo la prassi; il metodo di riparto adottato dovra', tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. (5) Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa stabile organizzazione effettuato per l'impresa. (6) Ai fini dei paragrafi precedenti del presente articolo gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. (7) Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 (1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente. (2) Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa e' inoltre esente in Giappone dall'imposta sulle imprese (enterprise tax) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta impresa e' inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito. (3) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) si applicano parimenti alla partecipazione a pools, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Quando: (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto essere cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 (1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. (2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. (3) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui e' residente la societa' distributrice. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega, effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. (5) Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato contraente, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa' anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente,
Convenzione-art. 11
Articolo 11 (1) Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. (2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformita' della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi. (3) Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura e qualsiasi eccedenza della somma rimborsata per tali crediti rispetto alla somma prestata, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. (5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. (6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 12
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