LEGGE 18 dicembre 1972, n. 864
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia: a) Protocollo addizionale all'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia con allegati; b) Protocollo finanziario; c) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' economica europea del carbone e dell'acciaio, e atto finale con allegati; d) Accordo interno relativo al protocollo finanziario.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.
Art. 3
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 22 miliardi 312.500.000, ripartita in cinque quote di lire 4.462.500.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.
Art. 4
All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - NATALI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Protocollo-art. 1
Protocollo addizionale PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, Il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, Considerando che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia prevede una fase transitoria della Associazione dopo la fase preparatoria, Constatando che la fase preparatoria ha contribuito, in larga misura e in conformita' degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, al rinforzamento tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia delle relazioni economiche in generale e alla espansione degli scambi commerciali in particolare, Ritenendo che esistono le condizioni per passare alla fase transitoria, Decisi a definire, in forma di Protocollo addizionale, le disposizioni relative alle condizioni, alle modalita' e ai ritmi di realizzazione di detta fase transitoria, Considerando che nel corso della fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati, l'attuazione progressiva di una unione doganale fra la Turchia e la Comunita' nonche' il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunita', per assicurare il buon funzionamento della Associazione nonche' lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S.E. Pierre HARMEL, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica federale di Germania S.E. Walter SCHEEL, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica francese: S.E. Maurice SCHUMANN, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: S.E. Mario PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: S.E. Gaston THORN, Ministro degli affari esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S.E.J.M.A.H. LUNS, Ministro degli affari esteri; Il Consiglio delle comunita' europee: S.E. Walter SCHEEL, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; S.E. Franco Maria MALFATTI, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica di Turchia: S.E. thsan Sabri CAGLAYANGIL, Ministro degli affari esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti allegate a l'Accordo di Associazione: Articolo 1 Con il presente Protocollo sono stabilite le condizioni modalita' e ritmi di realizzazione della fase transitori di cui all'articolo 4 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano: a) alle merci prodotte nella Comunita' o in Turchi: comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunita' o in Turchia; b) alle merci in provenienza da paesi terzi che trovino in libera pratica nella Comunita' o in Turchi. 2. Sono considerati in libera pratica nella Comunita' o in Turchia i prodotti provenienti da paesi terzi, per quali siano state adempiute nella Comunita' o in Turchia le formalita' di importazione e siano stati riscossi dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale parziale di tali dazi o tasse. 3. Le merci importate da paesi terzi nella Comunita' o in Turchia con un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono ivi considerarsi in libera pratica quando siano riesportate nell'altra Parte Contraente. Tuttavia il Consiglio di Associazione puo' apportare deroghe a tale norma alle condizioni che esso determina. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo alle merci esportate dalla Comunita' o dalla Turchia a partire dalla data della firma del presente Protocollo.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunita' o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella Comunita' o in Turchia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni e' tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, e' in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci in questione nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalita' di riscossione del prelievo di compensazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti prima del 1° luglio 1968, in materia, negli scambi tra gli Stati membri. 2. Tuttavia, il prelievo di compensazione non viene riscosso all'atto dell'esportazione dalla Comunita' o dalla Turchia delle merci ottenute alle condizioni di cui al presente articolo, fino a quando per la maggioranza delle merci importate nell'altra Parte Contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20%, tenendo conto dei vari ritmi di riduzione tariffaria fissati dal presente Protocollo.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Il Consiglio di Associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Ciascuna Parte Contraente la quale ritenga che delle disparita' derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonche' di ogni altra misura di politica commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficolta' economiche nel suo territorio puo' adire il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza raccomanda i metodi atti ad evitare i danni che possono derivarne. 2. Se si manifestano deviazioni di traffico o difficolta' economiche e la Parte interessata ritiene necessaria una azione immediata, puo' prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole senza indugio al Consiglio di Associazione, il quale puo' decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle. 3. Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e in particolare lo sviluppo normale degli scambi.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Nel corso della fase transitoria, le Parti Contraenti procedono nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei ravvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione ed all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Tuttavia il Consiglio di Associazione puo' autorizzare le Parti Contraenti ad introdurre nuovi dazi doganali all'esportazione o tasse di effetto equivalente, se cio' risulta necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra la Comunita' e la Turchia, sono progressivamente aboliti alle condizioni stabilite negli articoli da 9 a 11.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 All'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni in provenienza dalla Turchia.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 1. Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Turchia deve operare le successive riduzioni e' costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi della Comunita' alla data della firma del presente Protocollo. 2. Il ritmo delle riduzioni che la Turchia deve operare e' determinato come segue: la prima riduzione e' effettuata alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo. La seconda e la terza riduzione si operano rispettivamente tre anni e cinque anni piu' tardi. La quarta riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno in modo che l'ultima riduzione intervenga alla fine del periodo transitorio. 3. Ciascuna riduzione e' effettuata diminuendo del 10% il dazio di base di ciascun prodotto.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 In deroga all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, la Turchia abolisce progressivamente i dazi di base nei confronti della Comunita' durante un periodo di ventidue anni per i prodotti che figurano all'Allegato n. 3, secondo il seguente ritmo: una riduzione del 5% di ciascun dazio e' effettuata alla data d'entrata in vigore del presente Protocollo. Tre altre riduzioni del 5% si operano rispettivamente tre anni, sei anni e dieci anni piu' tardi. Altre otto riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate rispettivamente dodici, tredici, quindici, diciassette, diciotto, venti, ventuno e ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 1. Al fine di proteggere lo sviluppo di una nuova industria di trasformazione non esistente in Turchia alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo o di assicurare l'espansione, prevista nel piano di sviluppo turco in corso di applicazione al momento considerato, di un'industria di trasformazione esistente, la Turchia puo', durante i primi otto anni della fase transitoria, apportare all'Allegato n. 3 le necessarie modifiche a condizione: - che il complesso di tali modifiche non si riferisca ad un valore di importazione, calcolato sulla base delle cifre del 1967, superiore al 10% delle importazioni in provenienza dalla Comunita' nel corso dello stesso anno; - che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunita' dell'insieme dei prodotti riportati nell'Allegato n. 3, calcolato sempre sulla base delle cifre del 1967, non sia aumentato. I prodotti aggiunti all'Allegato n. 3 possono essere sottoposti immediatamente ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 11. Quelli che ne sono tolti sono immediatamente sottoposti ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 10. 2. La Turchia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa prevede di adottare in virtu' delle disposizioni che precedono. 3. Allo stesso scopo contemplato al paragrafo 1 e nei limiti del 10% delle importazioni in provenienza dalla Comunita' durante il 1967, il Consiglio di Associazione puo' autorizzare la Turchia, durante la fase transitoria, a ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione per i prodotti soggetti al regime di cui all'articolo 10. Per ciascuna delle voci a cui si riferiscono, queste misure tariffarie non possono portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunita' ad un livello superiore al 25% ad valorem. 4. Il Consiglio di Associazione puo' apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 1. A prescindere dalle disposizioni degli articoli da 9 a 11, le Parti Contraenti possono sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte, la quale deve esserne informata, segnatamente - per quanto riguarda la Turchia - per facilitare l'importazione di taluni prodotti necessari per incoraggiarne lo sviluppo economico. 2. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a ridurre i propri dazi nei confronti dell'altra Parte, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli da 9 a 11, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine.
Protocollo-art. 14
Articolo 14 Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo piu' rapido di quello contemplato dagli articoli 10 e li, lo stesso ritmo sara' applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della Comunita'.
Protocollo-art. 15
Articolo 15 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le Parti Contraenti aboliscono tra loro, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
Protocollo-art. 16
Articolo 16 1. Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. Fin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' e la Turchia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale. 3. La Turchia conserva la facolta' di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 44. 4. Quando il Consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al piu' tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. In via provvisoria la Turchia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.
Protocollo-art. 17
Articolo 17 L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalita', prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente Protocollo. 1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10. 2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10, dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente Protocollo e quella della tariffa doganale comune. 3. Questa differenza e' ridotta nuovamente del 20% o all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'articolo 10. 4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 10.
Protocollo-art. 18
Articolo 18 In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, la Turchia opera l'allineamento della sua tariffa durante un periodo di ventidue anni, secondo le seguenti modalita': 1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data della firma del presente Protocollo non si discostano piu' del 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11. 2. Negli altri casi, la Turchia applica, al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11, dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del Protocollo e quella della tariffa doganale comune. 3. Questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 e del 20% rispettivamente al momento della settima e della nona riduzione di cui all'articolo 11. 4. La tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.
Protocollo-art. 19
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