LEGGE 30 giugno 1872, n. 884
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1972, n. 495, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e' stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo, per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo; Visto il verbale dell'adunanza del 13 luglio 1972, nella quale la facolta' predetta ha chiesto che il posto assegnatole con il precisato decreto del Presidente della Repubblica n. 495, venga destinato al raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale; Ritenuta l'opportunita' dell'accoglimento della predetta richiesta; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1972, n. 495, citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto gia' assegnato alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali e' destinato alla facolta' stessa per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 5. - VALENTINI
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