LEGGE 23 dicembre 1972, n. 906
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre
1977.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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