LEGGE 30 giugno 1872, n. 915

Type Legge
Publication 1872-06-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti: Paleografia, e diplomatica; Storia medioevale. Art. 29, relativo al corso di laurea in lettere e filosofia l'insegnamento fondamentale di "Archeologia e storia dell'arte greco e romana" viene scisso in due insegnamenti e cioe': Archeologia e storia dell'arte greca; Archeologia e storia dell'arte romana.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONNELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 21. - VALENTINI

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