LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920

Type Legge
Publication 1972-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita'.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione con allegato protocollo, di cui all'art. 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 36 della convenzione medesima.

Art. 3

I lasciti, i legati, le donazioni e qualsiasi altro atto di liberalita', mortis causa o tra vivi, a favore dell'Istituto universitario europeo, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 4

Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.

Art. 5

In applicazione dell'art. 19 della Convenzione e' autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 cosi' ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.

Art. 6

In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'art. 25 della Convenzione, e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per la progettazione, la costruzione e l'arredamento in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo, nonche' per la realizzazione delle occorrenti attrezzature, comprese quelle di carattere sportivo, ricreativo e residenziale; per le opere di urbanizzazione connesse al funzionamento del complesso edilizio universitario e per l'eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1973 e lire 2.000 milioni per l'anno 1974.

Art. 7

E' istituita una commissione con i compiti di cui al successivo art. 8, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, cosi' composta: un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della commissione; un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo; il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato; il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato; quattro membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze. All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. Per i compiti di cui ai successivi articoli 8, lettere b) e c), 9 e 10 la commissione e' integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonche' dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato e' obbligatoria per la validita' delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma. Detta commissione cessera' dalle sue funzioni allorche' saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente art. 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'istituto universitario europeo. ((1))

Art. 8

I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti: a) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'istituto universitario europeo tenendo conto, altresi', delle indicazioni che potra' fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario; b) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare; c) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati; d) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare; e) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione puo' conferire anche incarichi di studio o consulenza.

Art. 9

Alla progettazione del complesso si puo' provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o piu' liberi professionisti designati a norma del precedente art. 8. Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonche' l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo art. 10, previo parere della commissione di cui all'art. 7. I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.

Art. 10

All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonche' alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'art. 7. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 11

La direzione dei lavori potra' essere affidata al progettista incaricato o vincitore del concorso o, in caso di piu' progettisti, ad uno di essi su parere della commissione predetta.

Art. 12

Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonche' quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 13

Per le necessita' di approntamento e sistemazione della sede dell'Istituto, tutti gli atti ed i contratti posti in essere dall'amministrazione dello Stato in applicazione della presente legge, nonche' i materiali acquistati ai fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile.

Art. 14

All'onere di lire 140 milioni previsto per l'anno 1973 dall'art. 5 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. A quello di lire 1.500 milioni per l'anno 1973, previsto dall'art. 6, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI - MALAGODI - SCALFARO - GULLOTTI - VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione-art. 1

Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Decisi a favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano particolare interesse per lo sviluppo dell'Europa e, in particolare, la sua cultura, la sua storia, il suo diritto, la sua economia e le sue istituzioni; Desiderosi di promuovere una cooperazione in tali settori e di suscitare sforzi comuni di ricerca; Decisi a realizzare le intenzioni espresse al riguardo nelle dichiarazioni adottate dai Capi di Stato o di Governo riuniti a Bonn il 18 luglio 1961 e all'Aia il 1 e 2 dicembre 1969; Considerando l'opportunita' di dare un nuovo apporto alla vita intellettuale dell'Europa e di creare in tal senso un istituto europeo al livello universitario piu' elevato; Hanno deciso di creare un istituto universitario europeo e di definirne le condizioni di funzionamento e hanno designato a tal fine come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Signor Leon HUREZ, Ministro dell'educazione nazionale (F); Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Signor Rolf LAHR, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania a Roma; Il Presidente della Repubblica francese: Signor Jacques DUHAMEL, Ministro degli affari culturali Il Presidente della Repubblica italiana: Signor Aldo MORO, Ministro degli affari esteri Signor Riccardo MISASI, Ministro della pubblica istruzione Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Signor Jean DUPONG, Ministro dell'educazione nazionale Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Signor Th. E. WESTERTERP, Segretario di Stato agli affari esteri I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Con la presente Convenzione gli Stati membri delle Comunita' europee (in appresso denominati Stati contraenti) creano in comune l'Istituto universitario europeo (in appresso denominato Istituto) dotato di personalita' giuridica. L'Istituto ha sede a Firenze.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. 1. - L'istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unita' e diversita'. I lavori vertono altresi' sui grandi movimenti e, sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civilta' extraeuropee. Tale compito e' svolto mediante l'insegnamento e la riserva al livello universitario piu' elevato. 2. - L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. 1. - Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. - Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca. 3. - Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le universita' e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo; esso puo' concludere accordi con Stati ed organismi internazionali.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunita' necessari al compimento della loro missione, in conformita' del protocollo allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante. L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimita' dal Consiglio superiore.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Consiglio superiore; b) il presidente dell'istituto; c) il Consiglio accademico.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. 1. - Il Consiglio superiore e' composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del Consiglio e vi delega due rappresentanti. Il Consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze. 2. - La presidenza del Consiglio superiore e' esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti. 3. - Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunita' europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio superiore. 4. - Il Consiglio superiore e' responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'istituto stesso. Il Consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti cosi' affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6. 5. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita': a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'istituto nonche' le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'articolo 26; b) stabilisce le modalita' relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformita' dell'articolo 27; c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto; d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'istituto; e) invita le personalita' definite all'articolo 9, paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attivita' del Consiglio accademico; f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'istituto ed il governo della Repubblica italiana nonche' ogni strumento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3; g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto; h) ammette una deroga all'articolo 8, paragrafo 3; i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all'articolo 11 o crea nuovi dipartimenti; j) esprime il parere favorevole di cui all'articolo 34; k) adotta le disposizioni di cui all'articolo 34. 6. - Il Consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare: a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto; b) approva il bilancio dell'Istituto e da' atto al presidente dell'esecuzione del bilancio; c) approva, su proposta del Consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento; d) stabilisce il proprio regolamento interno. 7. - Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro governi. 8. - Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio superiore per le quali e' richiesta l'unanimita'.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. 1. - Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della Convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto. 2. - Ha l'incarico di amministrare l'istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo. Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennale e li presenta al Consiglio superiore, previa consultazione del Consiglio accademico. Nomina i capi di dipartimento e i membri del corpo insegnante designati dal Consiglio accademico, in conformita' dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d). Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto. 3. - Il presidente dell'istituto e' scelto dal Consiglio superiore, in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal Consiglio accademico. E' nominato per tre anni. Il suo mandato puo' essere rinnovato una sola volta.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. 1. - Un segretario generale assiste il presidente dell'istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione. 2. - Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dallo articolo 6, paragrafo 5, lettera a). 3. - Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalita', salvo unanime decisione contraria del Consiglio superiore.

Convenzione-art. 9

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