DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 924

Type DPR
Publication 1972-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 48 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza. Scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza Art. 49. - La scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza ha lo scopo di offrire la possibilita' ai laureati in medicina e chirurgia della migliore conoscenza di tutti i problemi tecnici e scientifici inerenti al pronto soccorso e alla terapia d'urgenza; in modo che, attraverso seri e concreti insegnamenti, si giunga a una piena qualificazione e responsabilizzazione di coloro che saranno impiegati nei reparti di pronto soccorso. La scuola conferisce un diploma di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza. Art. 50. - Alla scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero totale degli iscritti e' di sessanta (20 per anno di corso). Art. 51. La scuola ha la durata di un triennio. Art. 52.- Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti ripartiti nei suoi tre anni di corso: 1° Anno: 1) Patologia medica e terapia (I corso); 2) Semeiotica speciale di pronto soccorso (radiologia, elettrocardiografia, ecografia, laboratorio d'urgenza) I corso; 3) Rianimazione (I corso); 4) Traumatologia (I corso); 5) Tossicologia; 6) Chirurgia plastica corrente; 7) Otorinolaringoiatria; 8) Tecnica trasfusionale ed emoimmunologia; 9) Anatomia chirurgica e operativa. 2° Anno: 1) Patologia medica e terapia (II corso); 2) Semeiotica speciale di pronto soccorso (II corso); 3) Rianimazione (II corso); 4) Traumatologia (II corso); 5) Clinica chirurgica e tecnica operatoria (I corso); 6) Malattie infettive; 7) Neurologia e psichiatria; 8) Pediatria. 3° Anno: 1) Clinica chirurgia e tecnica operatoria (II corso); 2) Cardiologia; 3) Ostetricia e ginecologia; 4) Anestesia; 5) Chirurgia della mano; 6) Medicina legale; 7) Oculistica; 8) Psicologia. Gli insegnamenti suddetti sono conferiti di anno in anno per incarico del rettore su proposta del consiglio della scuola, previa approvazione da parte del comitato tecnico della facolta' di medicina e chirurgia (o del consiglio della facolta). Data la varieta' delle specialita' che concorrono a formare il medico di pronto soccorso e terapia d'urgenza, l'insegnamento propedeutico della anatomia, patologia e fisiologia, relativo ad ogni specialita', sara' oggetto di trattazione da parte dei docenti dei singoli insegnamenti sopra elencati. Art. 53 - Per ogni anno di corso e' obbligatoria la frequenza alle lezioni secondo le modalita' stabilite dal consiglio della scuola. Art. 54. - Il consiglio della scuola ha facolta' di proporre abbreviazioni di corso per quegli iscritti che presentino titoli di riconosciuto valore nel campo del pronto soccorso e della terapia d'urgenza. Coloro che usufruiscono della suddetta agevolazione devono comunque sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma. Art. 55. - Gli esami di profitto si svolgono per gruppi di materie alla fine di ogni anno. L'esame di diploma consta di una discussione sopra una dissertazione originale scritta stabilita dalla commissione esaminatrice che potra' richiedere eventualmente lo svolgimento di prove pratiche. Art. 56. - Gli organi della scuola sono: 1) il direttore; 2) il consiglio. Il direttore della scuola viene nominato di anno in anno dal rettore su designazione del comitato tecnico della facolta' di medicina e chirurgia (o dal consiglio della facolta) e puo' essere confermato. Il consiglio della scuola e' composto dal direttore che lo presiede e dai docenti incaricati degli insegnamenti previsti all'art. 52.

LEONE

Visto, il Guardasigilli: GONNELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 30. - VALENTINI

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