LEGGE 2 luglio 1872, n. 925

Type Legge
Publication 1872-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Chirurgia d'urgenza; Chirurgia del cuore e dei grossi vasi; Chirurgia geriatrica; Chirurgia pediatrica; Medicina sociale; Chirurgia toracica.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 31. - VALENTINI

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