DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 937

Type DPR
Publication 1972-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale, concluso a Roma il 27 gennaio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo II dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI - BOZZI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 34. - VALENTINI

Accordo-art. I

Accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale (Roma, 27 gennaio 1971). Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica finlandese, Desiderosi di definire, sulla base di una perfetta uguaglianza di trattamento, il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo I a) Gli aeromobili di una Parte Contraente sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dal dazio e dagli altri diritti di entrata; b) i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste e dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili di cui al precedente paragrafo a) sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dal dazio e dagli altri gravami fiscali, anche quando vengono usati o consumati dagli aeromobili stessi nel corso del volo al di sopra del detto territorio. Tale materiale non puo' essere sbarcato senza il consenso dell'autorita' doganale dell'altra Parte Contraente; c) i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per l'uso diretto ed esclusivo degli aeromobili che le Compagnie di navigazione aerea dell'altra Parte Contraente impiegano nei servizi di trasporto internazionale sono esenti dal dazio e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali normalmente in vigore nel detto territorio; d) i carburanti ed i lubrificanti che gli aeromobili di cui al precedente punto c) prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente sono esenti dalle formalita' doganali vigenti nel territorio dell'altra Parte Contraente ed a condizione che gli aeromobili stessi non effettuino altro scalo intermedio sul detto territorio, se non per motivi imprevisti o per causa di forza maggiore; e) i materiali che in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi godono delle agevolazioni doganali e fiscali non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo internazionale e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia stata permessa la nazionalizzazione secondo le disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto il controllo doganale.

Accordo-art. II

Articolo II Il presente Accordo entrera' in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, dopo di che s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denunzia di una delle due Parti Contraenti con un preavviso, di tre mesi. FATTO a Roma, il 27 gennaio 1971 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana SORO Per il Governo della Repubblica finlandese VANAMO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

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