DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 938
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in reumatologia.
Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia.
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica I, direttore della scuola e' il direttore della clinica medica I; condirettore il professore ufficiale incaricato dell'insegnamento di reumatologia.
Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami.
Puo' essere concessa l'abbreviazione di corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
1) servizio di assistente ordinario e incaricato universitario ed ospedaliero in reparto di reumatologia;
2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico;
3) diplomi di specializzazioni e perfezionamento comprendenti la reumatologia.
Il numero complessivo degli iscritti nel tre anni di corso non puo' essere superiore a Otto.
Art. 225. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti:
1° Anno:
1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
3) Biochimica dei tessuti connettivi;
4) Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (I corso).
2° Anno:
1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (II corso);
2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
4) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (I corso);
5) Terapia fisica, termale e riabilitativa, in reumatologia (I corso);
6) Diagnostica radiologica.
3° Anno:
1) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (II corso);
2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (II corso);
3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.
Per conseguire il diploma di specialista dovra' essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno sei mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 Gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 36. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in reumatologia. Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia. Scuola di specializzazione in reumatologia Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica I, direttore della scuola e' il direttore della clinica medica I; condirettore il professore ufficiale incaricato dell'insegnamento di reumatologia. Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami. Puo' essere concessa l'abbreviazione di corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli: 1) servizio di assistente ordinario e incaricato universitario ed ospedaliero in reparto di reumatologia; 2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico; 3) diplomi di specializzazioni e perfezionamento comprendenti la reumatologia. Il numero complessivo degli iscritti nel tre anni di corso non puo' essere superiore a Otto. Art. 225. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti: 1° Anno: 1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare; 2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare; 3) Biochimica dei tessuti connettivi; 4) Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche; 5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (I corso). 2° Anno: 1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (II corso); 2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche; 3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche; 4) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (I corso); 5) Terapia fisica, termale e riabilitativa, in reumatologia (I corso); 6) Diagnostica radiologica. 3° Anno: 1) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (II corso); 2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (II corso); 3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia; 4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche. Per conseguire il diploma di specialista dovra' essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno sei mesi.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 Gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 36. - VALENTINI
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