DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 956

Type DPR
Publication 1972-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico dell'economia;

Diritto regionale;

Diritto parlamentare;

Diritto aerospaziale;

Scienza dell'amministrazione;

Diritto finanziario;

Diritto tributario;

Economia e politica dei trasporti;

Economia e politica agraria;

Economia e politica industriale;

Economia e politica bancaria;

Programmazione economica;

Econometrica;

Scienza della politica;

Filosofia della politica.

Art. 65 , relativo agli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di "Lingue e letterature ispaniche".

Nello stesso articolo l'insegnamento di "Lingua e letteratura portoghese" viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza.

Art. 117 , relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I (**)" e di chimica organica II (**) sono tolti gli asterischi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 68. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto pubblico dell'economia; Diritto regionale; Diritto parlamentare; Diritto aerospaziale; Scienza dell'amministrazione; Diritto finanziario; Diritto tributario; Economia e politica dei trasporti; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica bancaria; Programmazione economica; Econometrica; Scienza della politica; Filosofia della politica. Art. 65, relativo agli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di "Lingue e letterature ispaniche". Nello stesso articolo l'insegnamento di "Lingua e letteratura portoghese" viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza. Art. 117, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I ()" e di chimica organica II () sono tolti gli asterischi.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 68. - VALENTINI

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