DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte bizantina e dell'Europa orientale;
Storia dell'arte dell'Europa settentrionale (Fiandre, Olanda, Francia, Germania e paesi danubiani);
Storia dell'arte della penisola iberica;
Storia dell'architettura;.
Archeologia medioevale;
Storia della tradizione classica nell'arte europea;
Sociologia dell'arte;
Etnomusicologia;
Musicologia comparata;
Paleografia musicale;
Storia della critica musicale;
Storia dello spettacolo;
Storia contemporanea;
Storia del mondo islamico;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia dell'agricoltura;
Storia delle istituzioni politiche;
Sociologia.
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della pedagogia;
Tecnologie educative e didattiche;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica dei composti eterociclici;
Chimica analitica clinica;
Elementi di fisiopatologia;
Impianti per laboratori galenici;
Zoologia e parassitologia;
Calcoli statistici applicati alla biologia;
Farmacologia molecolare;
Farmacologia applicata.
Gli articoli da 96 a 109 relativi alla scuola per l'assistenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 96. - Nella facolta' di giurisprudenza con corso di laurea in scienze politiche dell'Universita' di Siena e' istituita una "Scuola per assistenti sociali".
La scuola ha per fine la formazione professionale di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni.
La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.
Art. 97. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di maturita' classica, o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso.
Art. 98. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.
Art. 99. - il consiglio della scuola e' composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi.
Il consiglio:
delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola;
propone al rettore il direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche.
Art. 100. - Il direttore e' nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio ed e' rieleggibile.
Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo.
Art. 101. - I docenti sono proposti dal consiglio della scuola alla facolta' di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico ed al consiglio di amministrazione dell'universita'.
I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attivita' di coordinamento e di assistenza i seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali.
Art. 102. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni.
Lo svolgimento delle lezioni e degli esami e' regolato dal calendario accademico.
Art. 103. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:
1) Istituzioni di servizio sociale;
2) Metodologia del servizio sociale;
3) Servizio sociale e politica sociale;
4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali;
5) Metodologia della ricerca sociale;
6) Sociologia e antropologia culturale;
7) Psicologia;
8) Psicologia differenziale ed applicata;
9) Psicologia sociale;
10) Elementi di diritto pubblico (semestrale);
11) Elementi di diritto privato (semestrale);
12) Legislazione sociale;
13) Economia politica e politica economica;
14) Statistica;
15) Elementi di biologia e fisiologia;
16) Igiene e medicina sociale.
Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facolta' di giurisprudenza e delle altre facolta' dell'Universita' di Siena.
I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media e' di 5 mesi.
I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente dove svolgerne uno per anno, la durata media e' di un anno accademico.
Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari.
Art. 104. - Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver svolto con esito positivo sia i seminari che i tirocini.
Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo dello studente) o sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami.
Art. 105. - La scuola potra' avere un regolamento interno.
Art. 106. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente:
la tassa per l'iscrizione ai corsi e' fissata in lire 30.000 per ogni anno;
la tassa di diploma e' fissata in L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Gli eventuali contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del consiglio della scuola.
Art. 107. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 71. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia dell'arte bizantina e dell'Europa orientale; Storia dell'arte dell'Europa settentrionale (Fiandre, Olanda, Francia, Germania e paesi danubiani); Storia dell'arte della penisola iberica; Storia dell'architettura;. Archeologia medioevale; Storia della tradizione classica nell'arte europea; Sociologia dell'arte; Etnomusicologia; Musicologia comparata; Paleografia musicale; Storia della critica musicale; Storia dello spettacolo; Storia contemporanea; Storia del mondo islamico; Storia dei paesi afro-asiatici; Storia dell'agricoltura; Storia delle istituzioni politiche; Sociologia. Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della pedagogia; Tecnologie educative e didattiche; Psicologia dell'eta' evolutiva; Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica dei composti eterociclici; Chimica analitica clinica; Elementi di fisiopatologia; Impianti per laboratori galenici; Zoologia e parassitologia; Calcoli statistici applicati alla biologia; Farmacologia molecolare; Farmacologia applicata. Gli articoli da 96 a 109 relativi alla scuola per l'assistenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 96. - Nella facolta' di giurisprudenza con corso di laurea in scienze politiche dell'Universita' di Siena e' istituita una "Scuola per assistenti sociali". La scuola ha per fine la formazione professionale di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 97. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di maturita' classica, o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso. Art. 98. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici. Art. 99. - il consiglio della scuola e' composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi. Il consiglio: a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola; b) propone al rettore il direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche. Art. 100. - Il direttore e' nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo. Art. 101. - I docenti sono proposti dal consiglio della scuola alla facolta' di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico ed al consiglio di amministrazione dell'universita'. I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attivita' di coordinamento e di assistenza i seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali. Art. 102. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni. Lo svolgimento delle lezioni e degli esami e' regolato dal calendario accademico. Art. 103. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti: 1) Istituzioni di servizio sociale; 2) Metodologia del servizio sociale; 3) Servizio sociale e politica sociale; 4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali; 5) Metodologia della ricerca sociale; 6) Sociologia e antropologia culturale; 7) Psicologia; 8) Psicologia differenziale ed applicata; 9) Psicologia sociale; 10) Elementi di diritto pubblico (semestrale); 11) Elementi di diritto privato (semestrale); 12) Legislazione sociale; 13) Economia politica e politica economica; 14) Statistica; 15) Elementi di biologia e fisiologia; 16) Igiene e medicina sociale. Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facolta' di giurisprudenza e delle altre facolta' dell'Universita' di Siena. I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media e' di 5 mesi. I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente dove svolgerne uno per anno, la durata media e' di un anno accademico. Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari. Art. 104. - Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver svolto con esito positivo sia i seminari che i tirocini. Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo dello studente) o sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami. Art. 105. - La scuola potra' avere un regolamento interno. Art. 106. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente: la tassa per l'iscrizione ai corsi e' fissata in lire 30.000 per ogni anno; la tassa di diploma e' fissata in L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli eventuali contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del consiglio della scuola. Art. 107. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 71. - VALENTINI
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