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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972, n. 967

Current text a fecha 1977-10-16
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

LEONE ANDREOTTI - GASPARI - GONELLA - NATALI - FERRI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 70. - VALENTINI

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 1

Regolamento per la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. Art. 1. ((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 2

Art. 2. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 3

Art. 3. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 4

Art. 4. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 5

Art. 5. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 6

Art. 6. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 7

Art. 7. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 8

Art. 8. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 9

Art. 9. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 10

Art. 10. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 11

Art. 11. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 12

Art. 12. (Locali destinati alla vendita delle carni) I locali destinati alla vendita delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina debbono essere riconosciuti idonei dal veterinario comunale. I predetti locali debbono essere sufficientemente ampi, avere le pareti rivestite fino all'altezza di due metri di materiale chiaro, lavabile e disinfettabile ed il pavimento in materiale impermeabile, pure lavabile e disinfettabile. I locali devono altresi' essere dotati di acqua potabile sufficiente e di un frigorifero di adeguate capacita'. La vendita nelle macellerie, delle carni di volatili e di conigli, nonche' della selvaggina, deve avvenire su banchi separati. Le carni di volatili e di conigli, nonche' della selvaggina, se confezionate, possono essere vendute anche nei negozi di generi alimentari purche' i banchi e le attrezzature a cio' destinati corrispondano alle esigenze dell'igiene. I volatili ed i conigli allevati devono essere posti in vendita accuratamente spennati o spellati ed eviscerati.

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 13

Art. 13. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 13 bis

Art. 1. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 14

Art. 14. ((IL [D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Regolamento per la disciplina sanitaria-art. 15

Art. 15. (Norma finale) L'art. 59 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il [regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-20;3298), e' abrogato. D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GASPARI

Regolamento per la disciplina sanitaria-Allegato A

Allegato A ((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO))