DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 975
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 140, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole, in "Chirurgia polmonare" e "Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio" mutano rispettivamente la denominazione in quelle di scuola in "Chirurgia toracopolmonare" e in "Malattie dell'apparato digerente". Gli articoli da 209 a 217 relativi alla scuola in "Chirurgia polmonare" che muta la denominazione in quella di scuola in "Chirurgia toraco-polmonare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in chirurgia toraco-polmonare Art. 209. - Per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia toraco-polmonare si richiedono tre anni di corso. Art. 210. - La scuola e' costituita presso il centro di chirurgia toraco-polmonare dell'Universita' di Torino ed e' posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore del centro di chirurgia toraco-polmonare, coadiuvato da docenti da lui proposti e particolarmente preparati su tale materia. Art. 211. - Il materiale didattico e' costituito dai degenti per affezioni delle vie respiratorie del centro toraco-polmonare, dal materiale anatomo-patologico e dalla documentazione raccolta nel museo e nell'archivio del centro, nonche' dalla biblioteca. Art. 212. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti specialistici. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia dell'apparato respiratorio (annuale); 2) anatomia chirurgica dell'apparato toraco-polmonare (annuale); 3) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (biennale); 4) anatomia patologica delle affezioni dell'apparato toraco-polmonare (annuale); 5) anestesia e rianimazione in chirurgia dell'apparato respiratorio (annuale). 2° Anno: 1) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (biennale); 2) semeiotica e diagnostica clinica e strumentale delle affezioni dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino (annuale); 3) diagnostica radiologica toraco-polmonare (annuale); 4) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, della parete toracica e del mediastino (biennale). 3° Anno: 1) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, della parete toracica e del mediastino (biennale); 2) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma (annuale); 3) chirurgia della tubercolosi polmonare (annuale); 4) tecnica operatoria per le affezioni dell'apparato toraco-polmonare (annuale); 5) elementi di fisioterapia respiratoria (annuale). Durante i tre anni di corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di diagnostica, di tecnica operatoria, di laboratorio ed anche di indole pratica. Art. 213. - La frequenza alle lezioni e conferenze ed esercitazioni teoriche e pratiche e' obbligatoria. Art. 214. - Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere uni esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione dell'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per l'ammissione all'esame di diploma. Art. 215. - Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di chirurgia dell'apparato respiratorio concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola all'inizio del terzo anno di corso. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 216. - Il numero degli iscritti e' di quarantaquattro (44) per i tre anni di corso. Art. 217. - La commissione per gli esami di profitto e' costituita dal direttore della scuola e da due membri scelti tra i docenti del corso. La commissione per l'esame di diploma e' formata da sette membri ed e' presieduta dal preside della facolta' o da un professore da lui delegato. Di essa fanno parte altri membri scelti dal preside fra i professori ed i liberi docenti dell'Universita' di Torino. Gli articoli 242 e 244 relativi alla scuola di specializzazione in "Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio" che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in "Malattie dello apparato digerente" sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 242. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. La durata del corso e' di quattro anni: tre anni di corso con frequenza obbligatoria ed esami, ed un anno di tirocinio pratico presso la clinica medica. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti e' di cinque per ogni anno di corso. Art. 244. - Il piano di studi e' il seguente: 1° Anno: Anatomia patologica; fisiopatologia; chimica clinica; semeiotica fisica e strumentale; clinica medica. 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale; semeiotica radiologica; malattie del tubo digerente; clinica medica. 3° Anno: Malattie del fegato e del pancreas; clinica medica. 4° Anno: Tirocinio pratico da svolgersi in clinica medica. Per le materie biennali e triennali, sara' dato un esame al termine del biennio e del triennio. Materie complementari: Dietetica; indicazioni alla terapia chirurgica (semestrali).
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 82. - VALENTINI
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