DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 983

Type DPR
Publication 1972-09-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del Presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Perugia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e la modalita' d'esame; Visto l'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Perugia, e' autorizzato ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

LEONE GASPARI - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1973

Atti del Governo, registro n. 255, foglio n. 75. - VALENTINI

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 1

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottica. Art. 1. La scuola per ottici, istituita presso l'istituto industriale parificato "Enrico Fermi" di Perugia, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'ottica, diretto ad una compiuta o razionale preparazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria e della preparazione alla professione sanitaria di ottico, in conformita' al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione. Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 2

Art. 2. La scuola ha sede in Perugia, in locali idonei appositamente forniti dall'istituto "Enrico Fermi".

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 3

Art. 3. La scuola e' dotata di autonomia amministrativa.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 4

Art. 4. Il consiglio di amministrazione dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti, sull'ordinamento della scuola stessa e sui programmi dettagliati nonche' su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 5

Art. 5. L'istituto industriale Enrico Fermi, provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio e custodia; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 6

Art. 6. L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sara' stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 7

Art. 7. A capo dell'istituto professionale e' il preside dell'istituto "Fermi". A capo della scuola per ottici e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica. Il direttore convoca, quando lo ritenga opportuno gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto "Enrico Fermi", il quale ne curera' l'inoltro al Ministero della sanita'. Egli inoltre propone al preside tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti piu' urgenti salvo a riferire al preside dell'istituto.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 8

Art. 8. La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola e' disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta del preside dell'Istituto.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 9

Art. 9. I servizi di segreteria vengono svolti dalla segreteria dello istituto "Fermi".

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 10

Art. 10. Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di eta' non inferiore agli anni 14 muniti della licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente. Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi allo estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana. In ogni caso l'ammissione al corso e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonche' alla disponibilita' di posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attivita' dell'Istituto stesso e comunque non superiore a 35 per classe.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 11

Art. 11. Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la sua personale responsabilita': la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici; la data ed il luogo di nascita; il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana e robusta costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovra' presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di cittadinanza; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia in duplice copia. Il certificato di cui alla lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 12

Art. 12 Il direttore ha facolta', in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto di infermita', di proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del preside e' inappellabile.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 13

Art. 13. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto. Il consiglio di amministrazione dell'istituto promotore potra' rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15. Questa decisione deve essere comunicata asti iscritti non piu' tardi del 20 ottobre.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 14

Art. 14. Gli allievi sono tenuti a versare su appositi c/c postali le tasse e i contributi di cui al precedente art. 6, con le modalita' all'uopo stabilite. La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 20, avverra' su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovra' essere compilata in carta legale, dovra' essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 15

Art. 15. E' in facolta' del consiglio di amministrazione dell'istituto erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilita' in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire inoltre degli esoneri dalle tasse scolastiche. La documentazione dovra' pervenire alla direzione dell'istituto "Fermi" all'atto della domanda di ammissione ai corsi. Decade dai premi chi si rende immeritevole degli stessi o per cattivo profitto o per non esemplare comportamento ed incorre nelle punizioni di cui all'art. 25.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 16

Art. 16. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulta essere stato assente a piu' di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potra' essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 17

Art. 17. L'anno di attivita' ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Dall'inizio delle lezioni verra' dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicita' ove cio' sia ritenuto opportuno dal preside dell'Istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1 ottobre al 15 giugno dello anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto. Salve variazioni e disposizioni che di anno in anno indichera' il Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 18

Art. 18. La durata normale del corso a formazione integrale sara' di quattro anni. Potra' essere seguito da un quinto anno per il completamento della maturita' per l'ammissione agli istituti e facolta' universitarie. All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, le seguenti ore settimanali, per ciascun anno: a) corso a formazione integrale: 38.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 19

Art. 19. Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) religione; b) cultura generale ed educazione civica; c) matematica; d) fisica; e) disegno tecnico; f) conversazione tecnica in lingua estera; g) anatomia, ottica fisiologica e patologia; h) igiene e legislazione sanitaria; i) tecnologia, elementi di chimica e laboratorio; l) tecnologia fotografica e cinematografica (Supplementare); m) tecnologia del vetro (Supplementare); n) elementi di pratica commerciale; o) esercitazioni pratiche; p) educazione fisica. Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 20

Art. 20. Al termine delle lezioni sara' tenuto dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verra' respinto in sede di scrutinio; egli potra' frequentare la stessa classe per non piu' di due anni. Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria in ottica solo gli allievi che abbiano frequentato il terzo anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 21

Art. 21. Gli esami finali avranno luogo in un'unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sara' predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli istituti professionali di Stato. Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 22

Art. 22. La commissione esaminatrice sara' cosi' costituita: 1) il preside dell'istituto: presidente; 2) il direttore della scuola: membro effettivo; 3) un rappresentante del Ministero della sanita': membro effettivo; 4) un oculista nominato dall'ordine dei medici della provincia di Perugia in qualita' di esperto: membro effettivo; 5) un ottico nominato dall'ordine degli ottici della provincia di Perugia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Perugia, in qualita' di esperto: membro effettivo; (tale membro potra' essere scelto dal medico provinciale su una rosa di tre nominativi di ottici proposti dalla organizzazione sindacale di competenza); 6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo; 7) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi di Perugia. Le indennita' per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalita' previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto, in base alle possibilita' di cassa potra' erogare gettoni di indennita' integrative per i professionisti occupati nell'espletamento degli esami in ore di esercizio professionale.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 23

Art. 23. La commissione, il giorno stesso della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa. Ogni candidato all'inizio della prova estrarra' a sorte il proprio tema. La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perche' gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti. Di tutte le operazioni di esame verra' redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica-art. 24

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