DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1972, n. 988

Type DPR
Publication 1972-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 15 e 138 del codice della navigazione;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796;

Visto il decreto luogotenenziale del 27 gennaio 1916, n. 202, che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;

Vista la risoluzione A.48 (III), adottata il 18 ottobre 1963 dall'assemblea dell'I.M.C.O., sulla stazzatura degli spazi del ponte di riparo e di altri spazi delle navi mercantili, distribuita ai Governi degli Stati membri con nota verbale del segretario generale di quella organizzazione TI/A/1.02 (NVI) del 18 dicembre 1963;

Vista la nota verbale T1/A/1.02 (NV2) del 22 maggio 1964, con la quale il segretario generale dell'I.M.C.O. ha trasmesso ai Governi degli Stati membri, ai fini della applicazione della predetta risoluzione, il testo approvato dal comitato della sicurezza marittima il 20 aprile 1964, contenente alcune definizioni, nonche' la tavola di calcolo della marca di stazza, la forma e la posizione di essa;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Sono esclusi dalla stazza lorda della nave i volumi dei seguenti locali chiusi, soprastanti al ponte superiore, purche' di dimensioni adeguate, adatti ed effettivamente adibiti all'uso indicato: a) i locali occupati dai macchinari per il servizio e la sicurezza della nave (argani, verricelli, servomotore, bombole CO2 , pompe d'incendio di sentina e di zavorra, ecc.) purche', se trattasi di ponte, queste non siano connesse alle motrici principali o alle pompe principali. Non fanno parte di tale categoria i macchinari speciali relativi al servizio commerciale della nave e gli ausiliari dell'apparato motore; b) la timoneria ed i locali occupati dalla girobussola, radar, scandaglio sonoro ed in genere da apparecchiature di governo, nonche' il casotto per i fanali di linea e di posizione; c) i locali delle cucine e quelli occupati dalle impastatrici, forni distillatori, apparecchi frigoriferi, lavastoviglie, laboratori e depositi di attrezzature di cucina, e di tavola, sia per i passeggeri che per l'equipaggio, escluse le cambuse ed i depositi viveri. In caso di uso promiscuo sara' esclusa solo la parte del locale realmente adibita ai servizi sopraelencati; d) i locali igienici (anche se contenenti bagno) e le lavanderie per l'equipaggio, i locali igienici per i passeggeri (limitatamente all'ingombro delle latrine ed orinatoi); nonche' i locali occupati dagli apparecchi di disinfezione sia per l'equipaggio che per i passeggeri; e) i locali della batteria e del generatore di emergenza, o della calderina se adibita a servizio di coperta, purche' questa non fornisca il vapore alle macchine e alle pompe principali o ai mezzi di carico;. f) gli spazi compresi nei duomi e negli osteriggi e loro prolungamenti, le maniche a vento e le condotte verticali di ventilazione, gli spazi destinati a dare aria e luce a qualsiasi locale non dell'apparato motore; g) gli spazi per dare aria e luce all'apparato motore, misurati al netto di casse o di altri locali chiusi, anche se contenenti tubolature, paranchi e silenziatori, ma non parti integranti dell'apparato motore, economizzatori, deareatori, ecc. Il Ministero della marina mercantile, a richiesta dell'armatore, puo' autorizzare, sempre che ritenga giustificati i motivi della richiesta, che gli spazi destinati a dare aria e luce ai locali dell'apparato motore siano parzialmente, o totalmente, inclusi nella stazza lorda, considerando come lunghezza limite quella dell'apertura del ponte e come larghezza limite la meta' della massima larghezza interna della nave; h) il volume delle boccaporte di accesso e gli spazi privi di ponte sottostanti alla loro copertura, quando servono locali esclusi dalla stazza lorda o quando siano interamente occupati da scale che servono locali sottostanti il ponte superiore; i) il volume totale delle boccaporte da carico, sovrastanti i locali chiusi piu' elevati, e' escluso dalla stazza lorda della nave fino al massimo del mezzo per cento del resto della stazza lorda. Quando il volume totale superi il mezzo per cento della stazza lorda, si aggiunge tale eccedenza agli altri volumi formanti la stazza lorda; l) i locali adibiti al trasporto di carichi secchi, o veicoli, che, se muniti delle aperture definite dall'articolo XIII delle istruzioni approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1918, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1938, sarebbero esclusi.

Art. 2

A richiesta dell'armatore, il Ministero della marina mercantile puo' autorizzare che sia escluso dalla stazza lorda della nave il volume dei locali chiusi soprastanti il ponte superiore, adibiti al solo riparo dei passeggeri di coperta, sulle navi impiegate esclusivamente in gite di breve durata. Il locale puo' contenere sedie, panche, ecc. purche' amovibili, ma non poltrone o sistemazioni fisse, come bar, apparecchi di condizionamento aria, ecc.

Art. 3

Nelle navi a due o piu' ponti, i volumi dei locali menzionati all'art. 1, se situati tra il ponte superiore ed il secondo ponte, possono essere esclusi dalla stazza lorda della nave. La stazza lorda, ottenuta escludendo dal calcolo di essa i predetti volumi, sara' pero' valida solo quando la linea di galleggiamento della nave non superi la marca di stazza e, pertanto, quando questa ultima non risulta immersa.

Art. 4

I piccoli apparecchi, ovunque ubicati, il cui volume non superi mezzo metro cubo, vengono trascurati e pertanto hanno, ai fini della stazza, lo stesso trattamento dello spazio in cui sono contenuti.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme il ponte superiore della nave e' il ponte completo piu' alto, esposto al mare ed alle intemperie, le cui aperture, situate sulla parte esposta, sono provviste di dispositivi di chiusura permanente e stagna. Analogamente tutte le aperture nei fianchi della nave, al disotto di esso, dovranno essere munite di analoghe chiusure permanenti e stagne. Il ponte situato immediatamente sotto il predetto e' considerato secondo ponte, agli effetti del precedente art. 3, purche' si estenda senza interruzione da prora a poppa (almeno fino alle paratie dei gavoni), e da murata a murata, faccia parte integrante della struttura della nave ed abbia le boccaporte munite di appositi portelli di chiusura. Non si considerano come interruzione del ponte le aperture per l'apparato di propulsione, le aperture dei pozzi delle catene, le boccaporte e gli osteriggi, nonche' eventuali scalini del ponte quando la loro altezza totale non ecceda m. 1,22. Il ponte di stazza rimane determinato nel modo stabilito dall'art. 5 del regolamento di stazza approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, purche' al disotto di esso non esistano spazi suscettibili di essere esclusi dalla stazza lorda della nave in virtu' dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6

La "marca di stazza" e' costituita da una linea orizzontale (linea base), della lunghezza di mm. 380 e dello spessore di mm. 25, sormontata, per la sua identificazione, da un triangolo equilatero capovolto, di mm. 300 di lato e mm. 25 di spessore, il cui vertice e' posto a meta' della linea medesima. Il bordo superiore della linea indichera' la massima immersione consentita in acqua salata, affinche' possano essere esclusi dalla stazza lorda i volumi dei locali richiamati dall'art. 3. Salvo il caso previsto dal successivo art. 7 puo' essere assegnata alla nave anche una linea orizzontale supplementare, per indicare la massima immersione ammissibile in acque tropicali ed in acqua dolce. Lo spessore della linea supplementare sara' di mm. 25, la lunghezza di mm. 230. Quest'ultima sara' misurata a partire dalla linea verticale, anche essa dello spessore di mm. 25, tracciata all'estremita', verso poppa, della linea base e perpendicolare a questa. La distanza verticale della linea supplementare della linea base della marca di stazza sara' di 1/48mo della altezza dello scafo, misurata dal bordo superiore della chiglia al bordo superiore della linea base.

Art. 7

La marca di stazza deve essere posta sui due fianchi della nave, al disotto del secondo ponte, leggermente a poppavia della mezzeria della nave; tenendo pero' presente che il vertice del triangolo che tocca la linea base, non potra' essere a meno di 540 mm., ne' a piu' di 2000 mm a poppavia dell'asse verticale, passante per il centro del disco del bordo libero regolamentare. Qualora la nave non sia munita della marca di bordo libero, la marca di stazza sara' posta a meta' della nave. La distanza verticale minima fra l'orlo superiore della linea base della marca di stazza e l'orlo superiore della linea del secondo ponte e' data dall'allegata Tavola per i diversi valori di L e L/H (in cui L e' la lunghezza misurata all'interno della nave in corrispondenza della faccia inferiore del secondo ponte fino all'avviamento della faccia interna delle ossature, e H e' la profondita' della linea di costruzione alla retta del baglio del secondo ponte alla sezione maestra). In caso di ponte facente scalino si prendera' il ponte ideale. Onde rendere possibile l'immediato controllo, allo esterno, della nave, della posizione della predetta marca questa sara' riferita sul certificato di stazza alla linea del ponte superiore, cioe' alla linea cui viene riferito il bordo libero. Pertanto sul certificato di stazza, alla distanza tubolare e' aggiunta l'altezza, al centro della nave, dell'interponte superiore. La marca di stazza non potra' in alcun caso essere posta al disopra della linea di massimo carico regolamentare per l'estate. Nel caso, pero', che, a richiesta dell'armatore, il bordo libero della nave sia determinato assumendo come ponte di bordo libero il secondo ponte, anziche' il ponte superiore, la marca di stazza potra' essere posta alla stessa altezza della piu' alta linea di carico del bordo libero, senza applicare la Tavola sopra menzionata. In questo caso non sara' tracciata la linea supplementare della marca di stazza prevista dall'art. 6.

Art. 8

La posizione della marca di stazza dovra' essere determinata, con l'osservanza delle norme dell'articolo precedente, dall'ente tecnico che effettua la stazzatura della nave. Questo dovra' controllare altresi', prima del rilascio del certificato di stazza da parte dell'autorita' marittima, che la marca di stazza sia stata calcolata esattamente ed applicata, in modo stabile, nella posizione assegnata. La marca di stazza e le sue linee, dipinte in bianco o giallo su fondo scuro, o in nero su fondo chiaro, dovranno essere bulinate o saldate ai fianchi della nave.

Art. 9

La nave che, a richiesta dell'armatore, e' munita di marca di stazza avra' due serie di stazza. Una lorda ed una netta ottenute includendo nella prima gli spazi di cui all'art. 3, e valevole quando la marca sia al disotto della linea di galleggiamento della nave e quindi immersa, ed una lorda ed una netta ottenute escludendo gli stessi spazi, valevole quando invece la marca emerga al disopra della linea di galleggiamento. Quando la marca sia posta nella posizione prevista al quinto comma dell'art. 7, la nave avra' una sola serie di stazza e precisamente quella ottenuta escludendo i predetti spazi. Per le navi munite di marca di stazza sono istituiti i due allegati certificati di stazza. Il Mod I.A. per le navi con due serie di stazze, ed il Mod. I.B. per le navi con una sola serie di stazza. Quest'ultimo sara' valido solo nel caso che la marca di tazza emerga al disopra della linea di galleggiamento. Quando il certificato di stazza porta due serie di stazze, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza sara' sempre considerata la serie piu' elevata.

Art. 10

Le presenti norme, che abrogano l'art. 19 del regolamento di stazza approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, e gli articoli XIV e XV delle relative istruzioni, approvate con decreto ministeriale del 25 luglio 1918, entrano in vigore dal 180° giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

LEONE ANDREOTTI - LUPIS

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 79. - VALENTINI

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