DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 989
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 16 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente l'ordinamento delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno, Messina e Savona, e l'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 173, che ha soppresso l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Savona; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro, le finanze ed i lavori pubblici; Decreta: E' approvato il regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina, che vistato dai Ministri per la marina mercantile, per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, e' allegato al presente decreto.
LEONE ANDREOTTI - CASSIANI - COLOMBO - PELLA - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 80. - VALENTINI
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria- art. 1
Regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. Art. 1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Esso riguarda tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 2
Art. 2. Costituiscono entrate dell'Azienda: 1) i proventi dell'esercizio dei mezzi meccanici, per lo sbarco, imbarco e movimento in generale delle merci con le gru ed i ponti elevatori; 2) i proventi dell'esercizio dei magazzini e delle aree di deposito; 3) i proventi delle officine per eventuali lavori di riparazione, forniture e prestazioni a terzi; 4) gli interessi attivi dei fondi e dei titoli depositati presso la Banca di cui al successivo art. 32; 5) i proventi per la vendita del materiale fuori uso; 6) tutti i redditi e proventi di qualsiasi natura che l'Azienda ha diritto di riscuotere, in virtu' di leggi, di contratti e qualsiasi altro titolo.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 3
Art. 3. Costituiscono uscite dell'Azienda: 1) le spese generali di amministrazione; 2) le spese per il personale; 3) le spese per il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi di carico e scarico dei magazzini; 4) le spese per l'officina meccanica; 5) le spese per i nuovi impianti; 6) le spese per l'acquisto di materiali, di macchine e di attrezzi.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 4
Art. 4. Gli immobili ed i mezzi meccanici fissi di proprieta' dello Stato in consegna ed uso dell'Azienda sono descritti in concordanza con i registri inventari tenuti dall'Amministrazione delle finanze, in apposito registro inventario, denominato "Beni e pertinenze demaniali marittime in gestione". In altro registro di consistenza denominato "Beni patrimoniali dello Stato in gestione", sono descritti, con l'indicazione degli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore, i mezzi meccanici mobili e tutti gli altri beni mobili di proprieta' dello Stato in consegna ed uso dell'Azienda, ai quali si applicano le norme sui beni di dotazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. Le iscrizioni nei suddetti registri e' fatta all'atto della consegna dei beni all'Azienda.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 5
Art. 5. Gli immobili, i mezzi meccanici e gli altri impianti acquistati o costruiti dall'Azienda, con le disponibilita' del proprio bilancio, sono descritti in un apposito registro di consistenza per il loro valore di acquisto e di costruzione, con le indicazioni relative: a) al luogo, alla denominazione ed alta qualita'; b) ai connotati catastali, all'estimo o alla rendita imponibile; c) alla data di acquisto o di costruzione; d) all'uso o servizio specifico cui sono destinati. L'entita' e il valore dei beni immobili in proprieta' sono suscettibili di variazioni per effetto delle ricognizioni, che devono aver luogo ogni cinque anni da parte di una commissione costituita dal presidente dell'Azienda, che la presiede, e dai capi degli uffici amministrativo e tecnico. Le operazioni della commissione dovranno risultare da un processo verbale che sara' comunicato al Ministero della marina mercantile e in base al quale saranno annotate le variazioni nel relativo registro.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 6
Art. 6. I beni mobili possono essere di dotazione e di consumo. I beni mobili di dotazione comprendono quelli che hanno un impiego di carattere fisso (mobilio per arredamento, macchine utensili, attrezzi, ecc.) e sono descritti in un inventario, con la specificazione del luogo ove si trovano, con la descrizione, la classifica del loro stato (nuovo, buono, mediocre, fuori uso), l'unita' di misura, la quantita' ed il valore. L'inventario e' diviso in due parti: 1) mezzi meccanici, mobili, macchine utensili, attrezzi, ecc., per servizio dell'officina, delle cabine e degli apparecchi di carico e scarico, ed e' tenuto al corrente di ogni variazione per aumenti, diminuzioni, trasformazioni. Tutte le variazioni dovranno essere giustificate da regolari documenti (dichiarazioni di iscrizione, verbali di cancellazione, di cessione, di distruzione e simili); 2) mobilio per arredamento e servizio degli uffici. L'iscrizione in inventario avviene all'atto di acquisto ovvero all'atto della determinazione dell'importo in caso di costruzione e purche' il tempo intercorso fra l'inizio di questa e la determinazione dell'importo, sia compreso nei limiti di durata dello esercizio finanziario. Diversamente, alla fine di ogni esercizio, deve essere determinato e registrato il valore di quella parte della nuova costruzione che sia stata compiuta entro il 31 dicembre. L'inventario e' compilato in un unico modello, e' numerato e firmato su ogni pagina dal presidente, all'atto della sua prima formazione e ad ogni chiusura annuale. Da esso devono risultare il valore dei singoli beni e quello complessivo. L'inventario viene rinnovato ogni quinquennio.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 7
Art. 7. I beni mobili di dotazione per l'arredamento e a servizio degli uffici sono consegnati al capo dell'ufficio amministrativo e quelli di dotazione e di consumo destinati al servizio della officina, delle cabine, dei mezzi meccanici e dei magazzini sono consegnati al capo dell'ufficio tecnico, in base ai registri, che devono essere tenuti separati dai registri inventari e dall'inventario di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, formati a cura del capo dell'ufficio amministrativo, firmati dai consegnatari e vistati dal presidente. Nei registri delle dotazioni sono successivamente inscritte le variazioni dipendenti dagli aumenti e dalle diminuzioni delle dotazioni a cui ciascuno si riferisce, in corrispondenza con le variazioni del registro inventario e dell'inventario. Tali operazioni contabili hanno luogo, per le variazioni in aumento, in base ad ordine di carico e scarico staccati da un bollettario con due tagliandi. Uno di questi va unito al documento di spesa, per le variazioni in aumento, ovvero a quelli di entrata per la variazione in diminuzione, dipendenti da alienazioni. Nel caso di alienazioni, il tagliando di scarico si unisce al verbale di cui all'art. 12. Alla scadenza dell'esercizio i predetti registri vengono chiusi con la indicazione del valore complessivo dei beni a cui ciascuno si riferisce, quale risulta dalle variazioni avvenute nell'anno, e sono firmati dal consegnatario e vistati dal direttore dell'Azienda.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 8
Art. 8. I materiali di consumo sono dati in consegna al capo dell'ufficio tecnico e sono conservati sotto la sua responsabilita' in apposito magazzino. La situazione di tali materiali ed il loro movimento sono tenuti in evidenza mediante un registro di carico e scarico a quantita' e valore le cui scritturazioni hanno per base i documenti di liquidazione delle spese di acquisto dei materiali (per il carico) e apposite richieste staccate dai bollettari a madre e figlia (per lo scarico). I documenti di liquidazione anzidetti sono firmati "per ricevuta" dal consegnatario. Le richieste sono emesse dall'ufficio al quale occorrono i materiali con la firma del capo di esso e, a somministrazione avvenuta, sono anche firmate "per ricevuta" dall'agente che ha prelevato i materiali per il loro impiego. Esse vengono quindi dal consegnatario allegate ai conti mensili delle somministrazioni fatte. Il registro di carico e scarico, tenuto dal consegnatario, deve essere almeno ogni trimestre verificato dall'ufficio amministrativo e firmato dal capo di esso e dal consegnatario. Il capo dell'ufficio amministrativo, in tali occasioni, ha facolta' di richiedere agli uffici che le detengono, le matrici delle richieste, per riscontrarle con i relativi tagliandi allegati ai conti mensili. I tronchi dei bollettari esauriti devono essere conservati presso l'ufficio amministrativo.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 9
Art. 9. Annualmente il direttore procede al riscontro di tutti i materiali di consumo, alla presenza del consegnatario. Le operazioni di riscontro devono risultare da processi verbali. Il riscontro ha lo scopo di constatare la consistenza effettiva dei materiali in confronto alla contabilita', nonche' la loro utilita' o meno, tenuto conto delle esigenze dei servizi e la rispondenza dei prezzi registrati rispetto a quelli del mercato.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 10
Art. 10. I beni mobili di qualsiasi specie di proprieta' dell'Azienda non possono essere dati in pagamento ai suoi creditori. Possono soltanto cedersi ad appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, macchinari ed altri oggetti. Il prezzo di cessione di simili materiali, va computato sulla preventiva estimazione delle opere da appaltare, con corrispondente riduzione della spesa da imputare al bilancio, in confronto al reale valore di costruzione dell'opera.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 11
Art. 11. L'Azienda provvede all'ammortamento dei beni di sua proprieta' con quote di ammortamento accantonate in apposito fondo, da iscrivere nel bilancio aziendale; provvede, altresi', all'ammortamento dei beni mobili avuti in dotazione dallo Stato mediante quote di ammortamento da versare in un apposito capitolo del bilancio statale concernente le somme da introitare per l'ammortamento dei beni patrimoniali in parola.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 12
Art. 12. La dismissione per inservibilita' e l'alienazione dei beni di dotazione facenti parte del patrimonio dell'ente sono deliberate dal presidente, qualora il loro valore non superi le 600.000 lire; dal comitato direttivo per valori superiori con l'osservanza delle norme di cui all'[art. 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art98), modificato dall'art. della [legge 10 dicembre 1953, n. 936](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-10;936). Quando il valore di dismissione superi i tre milioni di lire, la deliberazione del comitato direttivo dev'essere approvata dal Ministero della marina mercantile di concerto e con quelli del tesoro e dei lavori pubblici. Agli effetti della determinazione della competenza rispettiva degli organi dell'Azienda a deliberare le dismissioni per inservibilita' e la alienazione degli anzidetti beni, nonche' dell'intervento ministeriale, nei casi di cui al comma precedente, il valore attuale dei beni stessi viene determinato da una commissione composta nel modo indicato nel precedente art. 5. Nei casi di dismissione per inservibilita', il discarico avviene in base ad apposito verbale firmato dal consegnatario, dai capi degli uffici amministrativo e tecnico e dal presidente dell'Azienda. Nel verbale e' fatto riferimento alle intervenute deliberazioni del competente organo dell'Azienda ed all'approvazione ministeriale ove ne sia il caso, ed e' fatta inoltre menzione della prestabilita destinazione ulteriore del bene dismesso, la quale puo' essere il reimpiego come materiale di dotazione diversa dalla precedente, l'alienazione o la demolizione. Nel primo caso, il bene dismesso viene iscritto in contabilita' con la nuova denominazione ed il nuovo valore, che devono risultare dal verbale di cui sopra, con riferimento al valore stesso, nel secondo caso e' iscritto in uno speciale registro delle dotazioni da alienare, tenuto dall'ufficio amministrativo, sul quale il consegnatario appone la firma "per ricevuta", e viene iscritta la data della vendita quando sia avvenuta, nonche' il ricavo ed il nome del compratore; nel terzo caso la demolizione ha luogo immediatamente ed i materiali risultanti, se destinati alla vendita, danno luogo alle operazioni sopra stabilite per il secondo caso; se destinati invece al consumo, sono affidati al competente consegnatario, andando ad aumentare il suo carico, ai sensi dell'art. 8. Per i beni in consegna ed uso dell'Azienda, da dismettere, sono presi accordi caso per caso con la competente amministrazione, applicando le norme previste dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e dal [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327).
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 13
Art. 13. Alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori necessari ai servizi dell'amministrazione, si provvede con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, esclusi il preventivo parere del Consiglio di Stato e il controllo preventivo della Corte dei conti.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 14
Art. 14. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da pubblici incanti, da licitazioni private, da appalto concorso o da trattativa privata, secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento suddetti. Ai sensi dell'art. 41, n. 6, di tale regolamento, il presidente puo' sempre disporre che si proceda a trattativa privata quando l'importo della spesa non superi la somma di lire 600.000. Per i progetti di contratti relativi all'acquisto, trasformazione o riparazione degli impianti di arredamento portuale devono essere sentiti gli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici competenti in base alle leggi vigenti.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 15
Art. 15. Nei contratti puo' essere prevista con il consenso degli interessati la facolta' di pagare mediante titoli di rendita dello Stato, al corso della giornata in cui si effettua il pagamento.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 16
Art. 16. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione degli impianti sono eseguiti, quando e' possibile ed economicamente conveniente, dall'Azienda mediante la propria officina ed il proprio personale.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 17
Art. 17. Per la verifica ed il controllo del materiale acquistato, il Presidente puo' nominare una speciale commissione di revisione e di collaudo, la cui composizione, variabile a seconda dei casi, e' stabilita di volta in volta dal presidente stesso. La nomina della commissione e' obbligatoria quando la spesa superi lire 1.500.000. La commissione redige apposito verbale.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 18
Art. 18. Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. La mancata previsione non pregiudica il diritto della Azienda, ne' esclude il dovere della stessa di curarne l'accertamento e la riscossione, imputandole provvisoriamente ad apposito capitolo indicato dalla presidenza dell'Azienda.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 19
Art. 19. Il progetto del bilancio di previsione sara' compilato dallo ufficio amministrativo secondo le istruzioni di massima del comitato direttivo non oltre la prima quindicina del mese di settembre ed a cura del presidente sara' distribuito ai membri del comitato direttivo. Il bilancio di previsione dovra' essere deliberato dal comitato direttivo ed, entro il 30 settembre, inviato a cura del presidente al Ministero della marina mercantile. Le deliberazioni del comitato direttivo in ordine a variazioni di bilancio eventualmente apportate durante l'esercizio saranno inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero della marina mercantile ai fini della relativa approvazione.
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria-art. 20
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