DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 992

Type DPR
Publication 1972-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato come segue: L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica e' soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti: Istituto di idrologia medica; Istituto di terapia medica sistematica. L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e' trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. L'istituto di I clinica chirurgica e' scisso nei seguenti quattro istituti: Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi; istituto di anestesiologia e rianimazione.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 95. - VALENTINI

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