DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1972, n. 996
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili; Visti gli ultimi due commi dell'art. 9 della predetta legge concernenti l'assistenza sanitaria a favore dei ciechi civili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
LEONE ANDREOTTI - RUMOR - MALAGODI - GASPARI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1973
Atti del Governo, registro n. 255, foglio n. 108. - VALENTINI
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 1
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, penultimo ed ultimo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382. Art. 1. Beneficiari dell'assistenza sanitaria L'assistenza spetta ai ciechi civili di eta' superiore agli anni 18, i quali, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, siano titolari di pensione, assegno a vita ed indennita' di accompagnamento e non abbiano titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici. La durata massima dell'assistenza viene stabilita in 180 giorni.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 2
Art. 2. Elenco degli assistiti Ai fini dello svolgimento dell'attivita' assistenziale le prefetture formano e tengono aggiornato un elenco degli aventi diritto. L'ammissione all'assistenza avviene su richiesta dell'interessato diretta alla prefettura competente per territorio, la quale, accertato che il richiedente e' titolare di una o piu' provvidenze previste dalla citata [legge 27 maggio 1970, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382) e che non beneficia di prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, provvede all'iscrizione nell'elenco, dandone immediata comunicazione all'Ente mutualistico di cui al successivo art. 3. Analoga comunicazione deve essere effettuata nei casi di decesso o recesso e di decadenza del diritto all'assistenza sanitaria in conseguenza della sospensione o della revoca dei benefici di cui alla [legge 27 maggio 1970, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382), o di acquisizione del diritto stesso per altro titolo. Nella prima applicazione del presente regolamento si intendono validi gli elenchi gia' redatti dall'Opera nazionale ciechi civili.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 3
Art. 3. Convenzione con enti mutualistici Il Ministero dell'interno stipula, con un idoneo ente mutualistico apposita convenzione nella quale saranno previste le forme di assistenza sanitaria, le modalita' di svolgimento del servizio, i rapporti economici conseguenti, nonche' la durata della convenzione medesima.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 4
Art. 4. Forme di assistenza sanitaria Nella convenzione dovranno essere previste le seguenti forme di assistenza sanitaria: a) assistenza medico generica domiciliare ed ambulatoriale; b) assistenza specialistica ambulatoriale; c) assistenza farmaceutica; d) assistenza ospedaliera; e) assistenza ostetrica; f) assistenza sanitaria integrativa. a) l'assistenza medico generica domiciliare ed ambulatoriale riguarda le cure ambulatoriali e le cure domiciliari per gli assistiti non in grado di recarsi, a causa di malattia, presso l'ambulatorio; b) l'assistenza specialistica ambulatoriale concerne tutte le prestazioni specialistiche comprese le cure fisiche, le analisi cliniche, gli accertamenti diagnostici e radiologici; c) l'assistenza farmaceutica si concretizza nella fornitura di preparati galenici, di specialita' medicinali e di articoli di medicazione, riconosciuti dalla farmacopea ufficiale ed inclusi nel prontuario terapeutico ad uso degli enti mutualistici; d) l'assistenza ospedaliera prevede la spedalizzazione degli assistiti in ospedali civili o in altri istituti specializzati di cura, e viene concessa quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche e chirurgiche non siano normalmente eseguibili a domicilio, ma richiedono apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri, ivi compresi gli interventi chirurgici nel campo oculistico e con esclusione degli interventi di plastica ai fini estetici; e) l'assistenza ostetrica comprende le prestazioni specialistiche di ostetricia e ginecologia ambulatoriali, le prestazioni domiciliari da parte delle ostetriche, le concessioni di pacchi ostetrici nei casi di parti a domicilio o di ricoveri ospedalieri; f) l'assistenza sanitaria integrativa riguarda prestazioni ordinarie e straordinarie; le prime comprendono le cure balneotermali ed idropiniche, la fornitura di apparecchi di protesi, di presidi ortopedici e terapeutici, di occhiali e di apparecchi acustici, le seconde il prolungamento dell'assistenza sanitaria oltre il periodo massimo previsto dall'art. 1 e le cure convalescenziarie.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 5
Art. 5. Decorrenza del diritto - Cessazione Il diritto all'assistenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 e termina, nei casi di cessazione contemplati dallo stesso articolo, dalla data della comunicazione da parte della prefettura stessa del decesso, recesso o decadenza del diritto.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 6
Art. 6. Onere a carico dei beneficiari e concorso finanziario dello Stato I minorati della vista ammessi all'assistenza sono tenuti a corrispondere una quota percentuale mensile sul trattamento pensionistico fruito. Detta quota verra' stabilita annualmente con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione all'apporto finanziario dello Stato ed alla effettiva spesa del servizio. La quota verra' trattenuta a cura del Ministero dell'interno, dalle rate di pensione o di assegno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2. A decorrere dall'anno 1971 il concorso dello Stato e' stabilito nella misura di L. 450.000.000. Tale somma potra' essere ogni anno variata in relazione ai mutamenti percentuali del costo pro-capite dell'assistenza nonche' agli incrementi o diminuzioni del numero degli assistiti.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 7
Art. 7. Surrogazione dell'ente mutualistico all'assistito nei confronti di terzi responsabili Nel caso di ricorso all'assistenza sanitaria a seguito di eventi derivanti da responsabilita' di terzi, l'ente mutualistico convenzionato ha facolta' di agire, per surroga, nei confronti del responsabile civile; pertanto l'assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovra' rilasciare apposita dichiarazione di rinuncia, a favore dell'ente, ai propri diritti verso il terzo responsabile fino alla concorrenza dell'importo del costo delle prestazioni sanitarie ricevute, e di impegno a non accettare transazioni dirette e a comunicare tempestivamente ogni eventuale proposta di trattativa.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 8
Art. 8. Erogazione delle prestazioni sanitarie oltre la data di scadenza della convenzione Per i casi di malattia in corso alla data di scadenza della convenzione, l'ente mutualistico continuera' ad erogare le prestazioni fino al raggiungimento del periodo massimo previsto dall'art. 1.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 9
Art. 9. Norme transitorie La convenzione per l'assistenza sanitaria ai ciechi civili stipulata a suo tempo dalla soppressa Opera nazionale per i ciechi civili con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e' valida ed operante, per le parti interessate, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle ammissioni disposte fino al 31 dicembre 1970.
Regolamento esecuzione e attuazione art. 9 della L. 382/1970-art. 10
Art. 10. Norme di abrogazione E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento. Visto, il Ministro per l'interno RUMOR
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.