DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. 1001

Type DPR
Publication 1972-02-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici sotto indicati;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 vengono istituiti i seguenti istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri: LOMBARDIA PAVIA Stradella - Aggiunta sezione per geometri all'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. VENETO VICENZA Vicenza - Istituto tecnico per geometri. LIGURIA IMPERIA Ventimiglia - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. TOSCANA GROSSETO Pitigliano - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. LAZIO VITERBO Viterbo - Istituto tecnico per geometri. BASILICATA POTENZA Moliterno - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. CALABRIA CATANZARO Soverato - Aggiunta sezione per geometri all'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. SARDEGNA SASSARI Thiesi - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

Art. 2

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui al precedente articolo 1 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono soppresse le sezioni geometri presso i seguenti istituti: 1) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "A. Fusinieri" di Vicenza; 2) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "P. Savi" di Viterbo. Nelle tabelle IX e X, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i seguenti istituti: 1) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "A. Fusinieri" di Vicenza; 2) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "P. Savi" di Viterbo.

Art. 4

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti indicati nell'art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella XI, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

LEONE MISASI - RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 105. - VALENTINI

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