DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1025

Type DPR
Publication 1972-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 30. - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' costituito l'istituto di fisica. Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facolta' sara' provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto. L'istituto e' retto da un direttore che e' responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto e' nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta', che lo presceglie tra i professori della facolta'. La nomina e' triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati. L'istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1973

Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 12. - VALENTINI

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