DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in "Microbiologia e in "Reumatologia".
L'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e' modificato nel senso che dopo il 3° comma e' aggiunto il seguente:
"Analogamente coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione possono essere iscritti al 3° anno in uno dei quattro orientamenti previsti, nell'ambito della disponibilita' dei posti" Dopo l'art. 213 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in reumatologia.
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 214. - La scuola di specializzazione in microbiologia che conferisce il diploma di specialista in microbiologia, ha sede presso l'Istituto di microbiologia dell'Universita' di Catania. La direzione di detta scuola e' assunta dal professore di ruolo direttore dell'istituto di microbiologia dell'Universita' di Catania od, in sua assenza, da altro professore di ruolo, designato dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania tra gli insegnanti della scuola di specializzazione.
Art. 215. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.
Art. 216. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed in scienze biologiche.
Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per ogni anno di corso.
Nel caso che le domande eccedessero tale numero la selezione verra' fatta mediante concorso (graduatoria per titoli ed esami).
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere le prove di esami.
Art. 217. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Immunologia.
2° Anno:
Virologia generale e tecnica virologica;
Micologia;
Protozoologia;
Chemioterapici ed antibiotici;
Batteriologia speciale.
3° Anno:
Genetica dei microrganismi;
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Metodi e dosaggio microbiologici.
Art. 218. - Gli esami di profitto (discussione orale e prova pratica) saranno sostenuti singolarmente per ciascun insegnamento.
L'esame di diploma, cui si e' ammessi dopo aver superato tutti gli esami nelle singole materie consta di una dissertazione scritta - elaborata preferibilmente in un istituto universitario, sotto il controllo di un relatore scelto fra il personale docente - su un argomento pertinente gli insegnamenti della scuola e da prove pratiche.
Art. 219. - Gli iscritti dovranno pagare al 1° anno una tassa di immatricolazione di L. 7500 ed annualmente una tassa di iscrizione di L. 27.000; sopratassa esami di profitto di L. 7000, contributi di laboratorio L. 40.000, contributo spese generali L. 40.000, contributo riscaldamento L. 3000, contributo COSA L. 1000;
I diplomati dovranno inoltre pagare L. 3000 per sopratassa di diploma e L. 6000 per tassa di diploma.
Questa ultima tassa verra' versata all'erario, mentre tutte le altre tasse, sopratasse e contributi verranno versati alla cassa dell'universita'.
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 220. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di terapia medica sistematica dell'Universita' degli studi di Catania.
Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di tre anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami.
La scuola non puo' accogliere piu' di quattro specializzandi per ciascun anno di corso.
Art. 221. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti:
1° Anno:
Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
Biochimica dei tessuti connettivi;
Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale).
2° Anno:
Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale);
Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
Diagnostica radiologica;
Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale).
3° Anno:
Patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale);
Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.
Art. 222. - Per conseguire il diploma di specialista dovra' essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 6 anni.
Le norme per l'iscrizione, le tasse, le eventuali abbreviazioni di corso, gli esami, ecc. sono quelle previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 2. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in "Microbiologia e in "Reumatologia". L'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e' modificato nel senso che dopo il 3° comma e' aggiunto il seguente: "Analogamente coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione possono essere iscritti al 3° anno in uno dei quattro orientamenti previsti, nell'ambito della disponibilita' dei posti" Dopo l'art. 213 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in reumatologia. Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 214. - La scuola di specializzazione in microbiologia che conferisce il diploma di specialista in microbiologia, ha sede presso l'Istituto di microbiologia dell'Universita' di Catania. La direzione di detta scuola e' assunta dal professore di ruolo direttore dell'istituto di microbiologia dell'Universita' di Catania od, in sua assenza, da altro professore di ruolo, designato dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania tra gli insegnanti della scuola di specializzazione. Art. 215. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni. Art. 216. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed in scienze biologiche. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per ogni anno di corso. Nel caso che le domande eccedessero tale numero la selezione verra' fatta mediante concorso (graduatoria per titoli ed esami). Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere le prove di esami. Art. 217. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: Chimica microbiologica; Batteriologia generale e tecnica batteriologica; Analisi statistica del dosaggio biologico; Immunologia. 2° Anno: Virologia generale e tecnica virologica; Micologia; Protozoologia; Chemioterapici ed antibiotici; Batteriologia speciale. 3° Anno: Genetica dei microrganismi; Virologia speciale; Microbiologia degli alimenti; Microbiologia industriale; Metodi e dosaggio microbiologici. Art. 218. - Gli esami di profitto (discussione orale e prova pratica) saranno sostenuti singolarmente per ciascun insegnamento. L'esame di diploma, cui si e' ammessi dopo aver superato tutti gli esami nelle singole materie consta di una dissertazione scritta - elaborata preferibilmente in un istituto universitario, sotto il controllo di un relatore scelto fra il personale docente - su un argomento pertinente gli insegnamenti della scuola e da prove pratiche. Art. 219. - Gli iscritti dovranno pagare al 1° anno una tassa di immatricolazione di L. 7500 ed annualmente una tassa di iscrizione di L. 27.000; sopratassa esami di profitto di L. 7000, contributi di laboratorio L. 40.000, contributo spese generali L. 40.000, contributo riscaldamento L. 3000, contributo COSA L. 1000; I diplomati dovranno inoltre pagare L. 3000 per sopratassa di diploma e L. 6000 per tassa di diploma. Questa ultima tassa verra' versata all'erario, mentre tutte le altre tasse, sopratasse e contributi verranno versati alla cassa dell'universita'. Scuola di specializzazione in reumatologia Art. 220. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di terapia medica sistematica dell'Universita' degli studi di Catania. Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di tre anni accademici. Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami. La scuola non puo' accogliere piu' di quattro specializzandi per ciascun anno di corso. Art. 221. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti: 1° Anno: Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare; Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare; Biochimica dei tessuti connettivi; Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche; Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale). 2° Anno: Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale); Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche; Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche; Diagnostica radiologica; Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale); Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale). 3° Anno: Patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale); Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale); Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia; Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche. Art. 222. - Per conseguire il diploma di specialista dovra' essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 6 anni. Le norme per l'iscrizione, le tasse, le eventuali abbreviazioni di corso, gli esami, ecc. sono quelle previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 2. - VALENTINI
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