DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1031

Type DPR
Publication 1972-10-31
Ultimo aggiornamento 1973-03-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 196 e 206 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 196. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;

Tecnologia ed igiene del lavoro;

Patologia e clinica del lavoro;

Psicologia del lavoro.

2° Anno:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;

Tecnologia ed igiene del lavoro;

Patologia e clinica del lavoro;

Psicologia del lavoro;

Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

Infortunistica e pronto soccorso;

Biometria e statistica sanitaria;

Medicina preventiva dei lavoratori.

3° Anno:

Patologia e clinica del lavoro;

Tecnologia ed igiene del lavoro;

Infortunistica e pronto soccorso;

Medicina legale delle assicurazioni;

Medicina preventiva dei lavoratori;

Radiologia e medicina nucleare;

Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

Dermatologia professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 26. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 196 e 206 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 196. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Fisiologia del lavoro ed ergonomia; Tecnologia ed igiene del lavoro; Patologia e clinica del lavoro; Psicologia del lavoro. 2° Anno: Fisiologia del lavoro ed ergonomia; Tecnologia ed igiene del lavoro; Patologia e clinica del lavoro; Psicologia del lavoro; Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; Infortunistica e pronto soccorso; Biometria e statistica sanitaria; Medicina preventiva dei lavoratori. 3° Anno: Patologia e clinica del lavoro; Tecnologia ed igiene del lavoro; Infortunistica e pronto soccorso; Medicina legale delle assicurazioni; Medicina preventiva dei lavoratori; Radiologia e medicina nucleare; Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; Dermatologia professionale.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1973

Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 26. - VALENTINI

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