DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, che all'art. 8 conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto;
Udito il parere della Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme del presente decreto. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata. Sono escluse altresi' dall'applicazione delle norme del presente decreto le assegnazioni relative a costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate al ricovero temporaneo delle famiglie rimaste senza tetto a seguito di eventi calamitosi, nonche' agli alloggi costruiti o da costruirsi dalle cooperative edilizie, agli alloggi realizzati da imprese od enti per il proprio personale ed a quelli destinati a dipendenti di Amministrazioni statali per esigenze di servizio.
Art. 2
Puo' conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: a) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facolta' di concorrere all'assegnazione; b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attivita' lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facolta' di concorrere in un solo comune da indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascera' un certificato da allegare alla domanda; c) chi non sia titolare del diritto di proprieta', di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi localita' - di uno o piu' alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25% consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000; d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico; e) chi fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a L. 4.000.000. (2) ((3)) Ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c) del precedente comma, e' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorita' competente. Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte, altresi', del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purche' stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente. I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto. I requisiti indicati nella lettera c) e d) del primo comma debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente. Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono ad adeguare i limiti di reddito di cui alle lettere c) ed e) del primo comma in base all'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica relative all'anno precedente, con riferimento alla capacita' economica media degli abitanti determinata in base a rilevazioni di carattere ufficiale.
Art. 3
All'assegnazione degli alloggi - salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 - si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'istituto autonomo per le case popolari, competente per territorio. L'istituto indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni. Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di manifesti nella sede dell'Istituto in un luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio e nella sede di decentramento comunale del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi. Le Regioni possono stabilire ulteriori forme di pubblicita' del bando. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicita'. Il bando di concorso deve indicare: a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare e la forma di assegnazione in locazione o in proprieta'; b) i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 nonche' gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento; c) la misura provvisoria del canone di locazione o della quota di ammortamento, con l'avvertenza che la misura definitiva sara' stabilita all'atto dell'assegnazione; d) il termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione della domanda; e) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di sessanta giorni per i residenti nell'area europea e di novanta giorni per i residenti nei Paesi extra europei.
Art. 4
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, che puo' essere ritirato anche presso la sede del comune e le sue sedi decentrate, deve indicare: a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa; b) la composizione del nucleo familiare; c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato; d) il reddito complessivo del nucleo familiare; e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare; f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio; g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando. Il concorrente deve dichiarare che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresi' gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria. La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.
Art. 5
L'Istituto autonomo per le case popolari procede alla istruttoria delle domande. A tale fine puo' avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti e' prorogato di ulteriori sessanta giorni. Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 6 per la formazione della graduatoria.
Art. 6
La graduatoria e' formata da una commissione istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e nominata dal Presidente della giunta regionale. La commissione e' presieduta da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario e' compresa la sede dell'istituto, ed e' composta: a) dal sindaco del comune su cui sorgono gli alloggi o da un suo delegato; b) dal presidente dell'istituto autonomo per le case popolari o da un suo delegato; c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro da un suo delegato; d) da un funzionario della Regione designato dal Presidente della giunta regionale; e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari piu' rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; g) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, scelto in una terna proposta dalle organizzazioni piu' rappresentative a carattere regionale. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente. Il Presidente della giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, puo' nominare, in luogo di un'unica commissione, piu' commissioni, composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la partecipazione di meta' piu' uno dei componenti la commissione. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Il presidente e gli altri componenti designati durano in carica tre anni e possono essere confermati. La segreteria e' formata da dipendenti dell'Istituto autonomo per le case popolari. Tra essi la commissione sceglie il segretario. Per i compensi da attribuire ai componenti della commissione si osservano le disposizioni vigenti per il personale statale. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione e' a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari.
Art. 7
I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: 1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando: a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: punti 4; b) in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita': legati da vincoli di parentela o di affinita' entro il quarto grado: punti 1; non legati da vincoli di parentela o di affinita': punti 2. La condizione del biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita' o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorita' competente; 2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'autorita' competente non oltre tre anni prima dalla data del bando: punti 2; 3) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilita' risultanti da provvedimenti emessi dall'autorita' competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorita' comunale non oltre tre anni prima della data del bando: punti 3; 4) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare: a) in alloggio superaffollato: da 2 a 3 persone a vano utile: punti 2; oltre 3 persone a vano utile: punti 3; oltre 4 persone a vano utile: punti 4; b) in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidita' permanente dovuta a capillarita', condensa o idroscopicita', ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorita' competente: punti 2; c) che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare, in quanto nel comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: punti 3; 5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 3 unita': punti 1; 4 unita': punti 2; 5 unita': punti 3; 6 unita': punti 4; 7 unita': punti 5; 8 unita' e oltre: punti 6; 6) richiedenti il cui reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti: non superiore a L. 100.000: punti 5; da L. 100.001 a L. 150.000: punti 4; da L. 150.001 a L. 200.000: punti 3; 7) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al venticinque per cento sulla capacita' economica media determinata ai sensi del terzo comma del successivo art. 19: punti 2; 8) ((richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attivita' lavorativa: punti 2)); 9) richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero: punti 3; 10) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralita': punti 3. Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, nonche', tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4), lettere b) e c) e 8). Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti i punteggi di cui ai punti 1), lettera b), 4), lettera a), 5), 6), 7), 9) e 10).
Art. 8
La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche' dei modi e dei termini per l'opposizione, e' pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della provincia ed affissa, per quindici giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari in un luogo aperto al pubblico. Ai lavoratori emigrati all'estero e' data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Foglio degli annunzi legali e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla commissione, che provvede sulla base dei documenti gia' acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dall'Istituto autonomo per le case popolani. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
Art. 9
Per gli alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori e da assegnare in locazione semplice, l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio provvede alla pubblicazione dei bandi di concorso generali per singoli comuni e per comprensori di comuni, ai fini della formazione di un'unica graduatoria degli aventi titolo all'alloggio, da valere per l'assegnazione di tutti gli alloggi che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi. La commissione provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono gia' collocati in graduatoria, pervenute all'Istituto autonomo per le case popolari entro il 30 giugno e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro il 31 agosto, di ciascun anno. A tal fine l'istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla pubblicazione di bandi integrativi. Per la formazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti. Gli aspiranti appartenenti a categorie per le quali siano previsti specifici interventi sono collocati - di ufficio - nella graduatoria speciale con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie, formate ai sensi del presente articolo, valgono anche per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili.
Art. 10
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.