DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. 1060
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 434, concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia sono rettificati nel senso che all'art. 36 l'insegnamento di "Filologia medioevale" deve essere corretto in "Filosofia medioevale" e all'art. 37 l'insegnamento di "Psicolinguistica dell'eta' evolutiva" deve essere corretto in "Psicologia dell'eta' evolutiva". Nello stesso art. 37, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "Matematica generale" Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia e' aggiunto quello di "Psichiatria sociale".
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 46. - VALENTINI
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