DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1061
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45 , relativo agli istituti della facolta' di economia e commercio e' modificato nel senso che l'istituto di statistica muta la denominazione in quella di "Istituto di scienze statistiche "Mario De Vergottini""
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
Cardiochirurgia.
Art. 74. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto il seguente:
Istituto di istologia ed embriologia.
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organicobiologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico) e' aggiunto quello di:
Termodinamica dei processi irreversibili.
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di:
Termodinamica dei processi irreversibili.
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi sono aggiunti i seguenti:
Didattica della matematica;
Equazioni differenziali;
Topologia algebrica.
Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Etologia;
Ecologia;
Microbiologia del suolo;
Giacimenti minerari.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Etologia ed ecologia animale" e' soppresso.
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Etologia;
Ecologia;
Microbiologia del suolo.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "etologia ed ecologia animale" e' soppresso.
Art. 104. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto il seguente comma:
"Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, non in comune ai due corsi di laurea".
Gli articoli 108, 109, 110 relativi agli esami di laurea in farmacia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 108. - Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche e da un colloquio su argomenti di carattere professionale.
Art. 109. - Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della facolta'.
Art. 110. - L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta.
Art. 112. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica clinica;
Tossicologia e controllo degli inquinamenti;
Farmaci chemioterapici;
Farmacologia applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 51. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 45, relativo agli istituti della facolta' di economia e commercio e' modificato nel senso che l'istituto di statistica muta la denominazione in quella di "Istituto di scienze statistiche "Mario De Vergottini"" Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: Cardiochirurgia. Art. 74. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto il seguente: Istituto di istologia ed embriologia. Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organicobiologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico) e' aggiunto quello di: Termodinamica dei processi irreversibili. Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di: Termodinamica dei processi irreversibili. Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi sono aggiunti i seguenti: Didattica della matematica; Equazioni differenziali; Topologia algebrica. Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Etologia; Ecologia; Microbiologia del suolo; Giacimenti minerari. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Etologia ed ecologia animale" e' soppresso. Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Etologia; Ecologia; Microbiologia del suolo. Nello stesso elenco l'insegnamento di "etologia ed ecologia animale" e' soppresso. Art. 104. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto il seguente comma: "Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, non in comune ai due corsi di laurea". Gli articoli 108, 109, 110 relativi agli esami di laurea in farmacia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 108. - Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche e da un colloquio su argomenti di carattere professionale. Art. 109. - Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della facolta'. Art. 110. - L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta. Art. 112. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica clinica; Tossicologia e controllo degli inquinamenti; Farmaci chemioterapici; Farmacologia applicata.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 51. - VALENTINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.